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Regesto

Art. 61 e 59 cpv. 3 CP; collocamento in un'istituzione per giovani adulti, trattamento di turbe psichiche in un'istituzione chiusa.
Condizioni d'applicazione dell'art. 61 CP; la giurisprudenza resa sotto l'egida del vecchio diritto mantiene la sua validità (consid. 2.1.2). Nel caso concreto, il ricorrente è pericoloso e la sua personalità è talmente disturbata da risultare difficilmente modificabile; il suo collocamento in un'istituzione per giovani adulti è pertanto inadeguato. In simili circostanze, la pronuncia di una misura terapeutica per il trattamento di turbe psichiche di un giovane adulto da svolgersi in un'istituzione chiusa non viola il diritto federale (consid. 2.4).

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referenza

Articolo: Art. 61 e 59 cpv. 3 CP