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Regesto

Art. 826 CC.
Il proprietario del fondo ipotecato può, già prima dell'estinzione del credito ipotecario, provocare una decisione guidiziaria che lo autorizza ad esigere la cancellazione dell'iscrizione nel registro fondiario mediante la produzione di un documento che comprova l'estinzione del debito ipotecario.

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Articolo: Art. 826 CC

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