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Regesto

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.
1. Ammissibilità dell'azione di diritto amministrativo (consid. 1).
2. L'imposta zurighese sul profitto immobiliare è una delle imposte oggetto dell'esenzione di cui all'art. 10 LGar (consid. 2 a).
3. L'utile realizzato con la vendita di un immobile, spettante ad una fondazione posta sotto l'amministrazione della Confederazione e destinato direttamente ad uno scopo della Confederazione non può, in virtù dell'art. 10 LGar, essere colpito dall'imposta zurighese sul profitto immobiliare (consid. 2b, c).

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referenza

Articolo: art. 10 LGar