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Regesto

1. Art. 249 PP: Ove la legge prescriva l'assunzione di determinate prove, non è consentito escludere tale assunzione in virtù di una loro valutazione anticipata; il giudice conserva tuttavia la propria libertà di apprezzare dette prove (consid. 1).
2. Perizia sull'analisi del sangue per l'accertamento dell'ebrietà (art. 141 cpv. 3 e 4 OAC): Esame simultaneo del rapporto medico e di quello della polizia; esigenze circa la motivazione (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 249 PP, art. 141 cpv. 3 e 4 OAC