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Regesto

Determinazione della multa (art. 48, 63 CP); rilevanza del risparmio effettuato grazie a un reato. Confisca (art. 58 CP) delle spese risparmiate. Portata di una decisione di rinvio all'autorità cantonale (art. 277ter PP).
Il risparmio effettuato grazie a un'infrazione - nella fattispecie, grazie all'eliminazione illegale di rifiuti - non dev'essere schematicamente compreso nell'ammontare della multa in sede di determinazione di quest'ultima, ma dev'essere preso in considerazione solo insieme con tutte le circostanze del caso (consid. 4b/aa).
Il risparmio effettuato grazie a un reato rappresenta un bene soggetto a confisca conformemente all'art. 58 CP (consid. 4c/bb).
Ove il Tribunale federale accolga un ricorso per cassazione per quanto concerne l'ammontare della multa, l'autorità cantonale può, con riserva del divieto della reformatio in pejus e rispettando il diritto di essere sentito, pronunciare una multa minore e ordinare una confisca ai sensi dell'art. 58 CP; ciò vale almeno quando tale autorità abbia, nella sua prima decisione, tenuto conto di elementi sprovvisti di pertinenza nel quadro della determinazione della multa, ma che vanno presi in considerazione in quello della confisca (consid. 4c/aa, consid. 4c/cc).

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referenza

Articolo: art. 58 CP, art. 48, 63 CP, art. 277ter PP