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Regesto

Art. 4 Cost., garanzia della libertà personale, art. 5 n. 4 CEDU. Controllo giudiziario del carcere preventivo; obbligo di motivazione, pericolo di fuga, termine di attesa.
Il diritto di essere sentito non è violato quando il giudice chiamato a pronunciarsi sulla detenzione motiva la propria decisione rinviando alla presa di posizione dell'autorità inquirente, che indica in maniera sufficiente i motivi della detenzione (consid. 2).
Il pericolo di fuga sussiste anche nel caso in cui l'accusato intenda recarsi in un paese che autorizzerebbe l'estradizione alla Svizzera o che condurrebbe esso stesso un procedimento penale (consid. 3).
Diritto ad un controllo giudiziario della detenzione ad intervalli "ragionevoli": quando un intervallo possa essere considerato "ragionevole" si determina secondo le circostanze del caso concreto e le particolarità del diritto procedurale applicabile. Un termine d'attesa di un mese non lede di massima l'art. 5 n. 4 CEDU; per contro un termine di due mesi viola tale disposizione, se è giustificato unicamente dal fatto che l'accusato ha presentato tre richieste di scarcerazione nello spazio di un mese (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 5 n. 4 CEDU, Art. 4 Cost.