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Regesto
Art. 116 lett. a OG; art. 3 cpv. 1 LTB; incompatibilità di tributi pubblici cantonali con la tassa federale di bollo; rimedio giuridico esperibile.
In seguito alla modifica dell'art. 116 OG, introdotta con la legge federale del 4 ottobre 1991, un privato non può più far valere mediante azione di diritto amministrativo un'asserita incompatibilità dell'imposta cantonale di bollo con il diritto federale. È proponibile solo il ricorso di diritto pubblico per violazione della forza derogatoria del diritto federale (consid. 2).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 116 lett. a OG, art. 3 cpv. 1 LTB, art. 116 OG