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Regesto

Art. 29 cpv. 3 Cost.; assistenza giudiziaria.
Il debitore non ha un diritto ad essere esonerato, tramite la concessione dell'assistenza giudiziaria, dal deposito delle spese occorrenti per una nuova stima a mezzo di periti, giusta l'art. 9 cpv. 2 RFF, del fondo da realizzare (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 29 cpv. 3 Cost., art. 9 cpv. 2 RFF