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Regesto

Art. 2 n. 1 secondo comma e art. 6 n. 2 e 6 dell'Allegato I ALC; art. 6 lett. h della legge vallesana sull'integrazione e l'assistenza sociale; art. 12 del regolamento di applicazione alla legge cantonale: attuazione sul piano cantonale della possibilità prevista dall'ALC di escludere dall'assistenza sociale le persone che sono poste al beneficio di un permesso di soggiorno di corta durata (permesso L); principio della legalità.
L'art. 12 del regolamento di applicazione non necessita di una base legale formale più precisa dell'art. 6 lett. h della legge vallesana sull'integrazione e l'assistenza sociale, nella misura in cui è possibile fondarsi direttamente sull'art. 2 n. 1 secondo comma dell'Allegato I ALC e riguarda la semplice trasposizione di obiettivi che risultano direttamente dall'ALC e di principi comunemente accettati (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 12 del