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Regesto

Imposta per la difesa nazionale.
1. Quando il fisco fa valere una pretesa a titolo d'imposta per la difesa nazionale nel fallimento di un contribuente e per il periodo posteriore all'apertura del fallimento, occorre agire per la via della procedura fiscale (art. 99 sgg. e 106 sgg. DIN) per far costatare se il debito esiste e se va a carico della massa.
2. Un creditore della massa ha veste per contestare la pretesa fiscale e, di conseguenza, per interporre un ricorso di diritto amministrativo soltanto quando la massa gli ha ceduto il suo diritto di agire (art. 260 LEF).

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referenza

Articolo: art. 260 LEF