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Regesto

Procedura amministrativa cantonale. Veste per interporre ricorso di diritto pubblico.
Il proprietario di un fondo, cui una decisione amministrativa impone di farlo stimare da periti, è colpito da tale decisione nella sua posizione giuridica. Egli è pertanto legittimato:
- ad impugnare siffatta decisione mediante un rimedio giuridico cantonale a disposizione di chi è colpito da una decisione, e a contestare con ciò l'ammissibilità della procedura di stima e la competenza dell'autorità che l'ha ordinata (consid. 3);
- ad interporre un ricorso di diritto publico contro il rifiuto dell'autorità cantonale di esaminare il rimedio sottopostole (consid. 2).
Campo d'applicazione della procedura di stima prevista dall'art. 618 CC (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 618 CC

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