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Regesto

Art. 48 OG. La sentenza che la Corte correzionale di Ginevra pronuncia posteriormente al giudizio sull'azione penale, e con la quale dichiara le conclusioni civili irricevibili per litispendenza, costituisce una decisione finale.
Art. 43 cpv. 1 e 2 OG. L'eccezione di litispendenza attiene, di massima, al diritto procedurale cantonale. Tuttavia, il quesito relativo all'identità dell'oggetto delle domande fondate sul diritto penale federale concerne il merito; il Tribunale federale può dunque esaminarlo.

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referenza

Articolo: Art. 48 OG, Art. 43 cpv. 1 e 2 OG