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Regesto

Art. 56 OG, osservazioni dell'autorità cantonale.
L'autorità cantonale non può introdurre nelle osservazioni alcun elemento nuovo, indispensabile alla motivazione del giudizio (consid. 1).
Art. 97 cpv. 1, 472 e segg. CO.
Il depositario che non può restituire la cosa deve risarcire il danno che ne risulta, conformemente all'art. 97 cpv. 1 CO (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 56 OG, art. 97 cpv. 1 CO