Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_14/2023  
 
 
Sentenza del 6 marzo 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 9 sede di 
Torricella-Taverne, via alla Chiesa 40, 6808 Torricella. 
 
Oggetto 
costi per il servizio medico psichiatrico, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2022 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.100/101/111). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
L'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, con decisione 20 maggio 2022, ha posto a carico di A.________ i costi per trattamenti medici psichiatrici ambulatoriali dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese, pari a fr. 114.55 e fr. 143.20. 
Mediante sentenza 15 dicembre 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo 29 giugno 2022 inoltrato da A.________ avverso la predetta decisione. 
 
2.  
Con ricorso 16 gennaio 2023 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato pure la decisione di irricevibilità (contenuta anch'essa nella sentenza 15 dicembre 2022 del Presidente della Camera di protezione) del reclamo presentato contro una decisione 13 maggio 2022 dell'autorità di protezione, relativa alla richiesta di revoca della curatela di rappresentanza istituita in suo favore. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_48/2023 pronunciata in data odierna). 
 
4.  
Il gravame qui all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). 
 
5.  
Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie (v. sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 [concernente il qui ricorrente]), egli ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura (già istituita in via cautelare), agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo. 
In queste circostanze non si giustifica assegnare al curatore - il quale non ha peraltro reagito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso qui all'esame - un termine giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (v. sentenza 5D_37/2022 del 1° aprile 2022 consid. 5 con rinvii [concernente il qui ricorrente]). L'impugnativa non può quindi essere esaminata nel merito. 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini