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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9F_12/2020  
 
Decreto del 18 novembre 2020 
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
SWICA Assicurazione malattia SA, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 28 settembre 2020 (9C_495/2020). 
 
 
Visto:  
la sentenza del 28 settembre 2020 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame del 20 maggio 2020 inoltrato da A.________ contro il giudizio del Tribunale del Cantone Ticino del 5 febbraio 2020 in materia di assicurazione contro le malattie, 
la domanda di revisione della sentenza federale inoltrata personalmente da A.________ al Tribunale federale il 27 ottobre 2020 (timbro postale), 
il decreto del 3 novembre 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, il curatore avv. B.________ è stato invitato a comunicare se, in tale veste, egli intendeva ratificare l'istanza di revisione, 
lo scritto del 4 novembre 2020 (timbro postale) del curatore avv. B.________, 
 
 
considerando:  
che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione U.________ ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore di A.________, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti (cfr. sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6), 
che con giudizi del 15 luglio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore di A.________ l'avv. B.________ (cfr. sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020 con riferimenti), 
che con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. B.________ ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare l'istanza di revisione presentata da A.________ al Tribunale federale il 27 ottobre 2020, chiedendone lo stralcio e la rinuncia alla riscossione di tasse o spese giudiziarie, 
che pertanto la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC
che il Presidente (o il giudice d'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo nel senso dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF
che in accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), 
che il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta eventuali nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro della domanda di revisione. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 18 novembre 2020 
 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi