Regesto
Art. 44 segg. OG.
Una decisione cantonale che sottopone gli stagni al diritto cantonale della pesca non dirime una causa civile e non può quindi essere impugnata con ricorso per riforma al Tribunale federale. Nella motivazione l'autorità cantonale ha deciso solo in via pregiudiziale se gli stagni siano sorgenti ai sensi dell'art. 704 CC.