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Regesto

Art. 43 e 44 OIF; determinazione dei gradi di sensibilità nelle zone già esposte al rumore.
Rimedio di diritto per impugnare il piano che determina i gradi di sensibilità al rumore; censure ammissibili (consid. 1).
Quando un cambiamento di destinazione è escluso e quando non vi è praticamente alcuna possibilità di poter effettuare i risanamenti necessari per rispettare i valori limite d'immissione del grado di sensibilità II, il declassamento di un grado (al grado III) delle aree già esposte al rumore destinate all'abitazione situate lungo arterie stradali non viola né il diritto federale né - nel caso concreto - il diritto cantonale. L'autorità di approvazione deve provvedere a trattare in modo uniforme, dal profilo pianificatorio, tali aree su tutto il territorio del cantone (consid. 5).

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Articolo: Art. 43 e 44 OIF