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Regesto

Art. 66, 97, 466 segg. CO; trasferimento di denaro che implica diverse banche; diritto contrattuale della prima banca nei confronti della banca destinataria a un'esecuzione del mandato di versamento conforme alle istruzioni.
Il trasferimento di denaro che implica diverse banche è caratterizzato dall'ordine del disponente alla prima banca di dare un assegno alla banca destinataria a favore del beneficiario. Gli assegni sono astratti rispetto ai singoli rapporti di base fra i partecipanti all'operazione di pagamento; una volta accettato senza riserve l'assegno, l'assegnato non può rifiutare l'esecuzione richiamandosi a vizi del rapporto di provvista o di valuta (consid. 3b).
Un'eventuale immoralità del rapporto di valuta non ha effetti sul rapporto di provvista fra la prima banca e la banca destinataria, quest'ultima non può quindi prevalersi dell'eccezione di cui all'art. 66 CO per opporsi alla pretesa contrattuale di esecuzione della prima banca (consid. 3d).

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referenza

Articolo: art. 66 CO