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Regesto

Competenza internazionale per azioni derivanti da atto illecito; luogo in cui l'atto è stato commesso e luogo in cui esso ha prodotto i suoi effetti (art. 133 cpv. 2 LDIP).
In caso di danni puramente patrimoniali il luogo in cui l'atto produce i suoi effetti non coincide necessariamente con il domicilio del danneggiato (consid. 2). Qualora sia possibile distinguere - dal resto del patrimonio - i valori patrimoniali concretamente pregiudicati e localizzare la loro posizione al momento dell'evento dannoso, si applica il diritto di quel luogo (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 133 cpv. 2 LDIP