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Regesto

Art. 117, 125 cpv. 1 e 2, 238 cpv. 2 CP; responsabilità penale della "sentinella" in un incidente ferroviario dovuto alla sua negligenza.
L'uomo di collegamento che occupa il posto di "sentinella" su un cantiere ferroviario e che non controlla, via radio, se il suo corrispondente ha ricevuto e compreso il suo annuncio, viola le regole che disciplinano la comunicazione via radio; se un incidente risulta da siffatto mancamento al suo dovere di diligenza, egli ne è penalmente responsabile.