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Regesto

Art. 196, art. 280 lett. b, art. 281 cpv. 4 unitamente agli art. 272 cpv. 1 e 277 cpv. 2, art. 141 cpv. 1 CPP; videosorveglianza sul posto di lavoro disposta dalla polizia; divieto di utilizzazione di prove.
La videosorveglianza di impiegati sul luogo di lavoro, disposta dalla polizia allo scopo di far luce su un reato, costituisce un provvedimento coercitivo del diritto processuale penale attuato mediante apparecchi tecnici di sorveglianza. Dev'essere ordinato dal pubblico ministero e approvato dal giudice dei provvedimenti coercitivi (consid. 4.2 e 4.5). Al riguardo è irrilevante che la direzione dell'impresa, quale avente diritto dei luoghi, abbia acconsentito alla sorveglianza (consid. 4.4). Se il provvedimento non è stato ordinato dal pubblico ministero e non è stato approvato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, le informazioni ottenute mediante la sorveglianza sono assolutamente inutilizzabili (art. 281 cpv. 4, art. 277 cpv. 2 e art. 141 cpv. 1 CPP combinati) (consid. 4.5).

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referenza

Articolo: art. 141 cpv. 1 CPP, art. 281 cpv. 4, art. 277 cpv. 2 e art. 141 cpv. 1 CPP