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Regesto

Art. 37 cpv. 1 Cost./ZH; art. 34 cpv. 1 Cost.; condizioni per la dichiarazione d'urgenza di una legge cantonale (legge sulle votazioni per urna del Cantone Zurigo).
Con la dichiarazione d'urgenza i diritti di referendum degli aventi diritto di voto vengono limitati; la clausola d'urgenza dev'essere interpretata in maniera restrittiva (consid. 2.3). Descrizione della situazione sanitaria in relazione alla pandemia Covid-19 al momento dell'adozione della legge sulle votazioni per urna (consid. 2.4).
Considerata l'instabile situazione giuridica e sanitaria nell'autunno 2020, sussisteva un notevole interesse all'entrata in vigore immediata della legge, in particolare per garantire la capacità di deliberare e di funzionare dei comuni zurighesi; l'urgenza temporale è data (consid. 2.5).
In considerazione della notevole minaccia per la salute degli aventi diritto di voto durante lo svolgimento delle assemblee comunali, la legge sulle votazioni per urna riguarda una questione importante; sussistono motivi imperativi ed eccezionali che giustificano una dichiarazione d'urgenza (consid. 2.6.2). Nella scelta del procedimento appropriato per le deliberazioni (assemblea comunale o urna), i comuni devono rispettare il principio di proporzionalità (consid. 2.7).

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referenza

Articolo: Art. 37 cpv. 1 Cost./ZH, art. 34 cpv. 1 Cost.