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Regesto

Art. 68 num. 1 cpv. 1 CP.
1. Il reato più grave ai sensi dell'art. 68 num. 1 cpv. 1 CP può solo essere quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza.
2. Applicazione dell'art. 68 num. 1 cpv. 1 CP nel caso in cui un adolescente si è reso colpevole per reati commessi l'uno prima e l'altro dopo aver raggiunto i diciotto anni: per il primo si terrà conto della pena fissata per gli adolescenti (carcerazione), non di quella fissata dalle disposizioni speciali del CP; è dunque il secondo reato ad essere il più grave (consid. 2 a).