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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_334/2019  
 
 
Sentenza del 7 maggio 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Francesca Balerna Gianotti, 
opponente, 
 
Autorità regionale di protezione 13 sede di Maggia. 
 
Oggetto 
misure di protezione in favore del figlio, 
 
ricorsi contro la sentenza emanata il 15 marzo 2019 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2018.129). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
C.________ è figlio di A.________ e di B.________. I genitori detengono l'autorità parentale congiunta e dal 2016 C.________ è affidato alla custodia alternata degli stessi. 
 
Con decisione 16 agosto 2018 l'Autorità regionale di protezione 13 sede di Maggia ha privato  provvisoriamente A.________ del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e ha affidato  provvisoriamente quest'ultimo alle cure del padre, ha stabilito che la madre non è autorizzata a trasferire il domicilio del figlio a X.________, ha conferito all'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino il compito di effettuare una valutazione socio-familiare e ambientale e ha incaricato il Servizio medico psicologico di Bellinzona di procedere, entro sei mesi, ad una valutazione delle capacità genitoriali delle parti e ad una verifica dei problemi e dei disagi del minore. Per l'autorità di protezione, nell'attesa di esperire le valutazioni ordinate, l'affidamento del figlio al padre rispecchia maggiormente il bene del minore.  
 
Mediante sentenza 15 marzo 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto da A.________ avverso la decisione dell'autorità di protezione. 
 
2.   
Con un ricorso in materia civile ed un ricorso sussidiario in materia costituzionale datati 23 aprile 2019 (consegnati alla posta svizzera il giorno seguente), A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. 
 
Avverso la medesima sentenza la ricorrente ha poi trasmesso al Tribunale federale, in data 2 maggio 2019, un ulteriore ricorso in materia civile ed un ulteriore ricorso sussidiario in materia costituzionale, di contenuto pressoché identico ai precedenti. Ella ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
3.   
Secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF (applicabile, su rinvio dell'art. 117 LTF, anche al ricorso sussidiario in materia costituzionale), il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. 
 
La contestata sentenza è stata notificata alla ricorrente il 18 marzo 2019. Essa costituisce una decisione in materia di misure provvisionali (v. sentenze 5A_46/2017 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; 5A_932/2012 del 5 marzo 2013 consid. 2.1), per cui - contrariamente a quanto ritiene la ricorrente - il termine entro cui impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie pasquali dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF (art. 46 cpv. 2 LTF). Il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 19 marzo 2019 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere il 17 aprile 2019. I gravami all'esame, consegnati alla posta svizzera il 24 aprile 2019 rispettivamente il 2 maggio 2019 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF), risultano quindi tardivi. 
 
4.   
Da quanto precede discende che i ricorsi, manifestamente inammissibili, possono essere decisi nella procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, rispettivamente dai combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
Nelle concrete circostanze si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), per cui la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente diventa priva d'oggetto. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
I ricorsi sono inammissibili. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Autorità regionale di protezione 13 sede di Maggia e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 maggio 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini