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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_91/2019  
 
 
Sentenza del 12 febbraio 2019  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Pfiffner, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
rappresentata da B.________, 
patrocinata dal Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 dicembre 2018 (30.2018.25-26). 
 
 
Visto:  
il ricorso in materia di diritto pubblico del 29 gennaio 2019 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio del 12 dicembre 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87), 
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, 
che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF), 
che il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF), 
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale e a quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nel gravame, le è pervenuto il 13 dicembre 2018, e pertanto il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere giovedì 14 dicembre 2018 ed è giunto a scadenza, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), lunedì 28 gennaio 2019, 
che il gravame, consegnato all'Ufficio postale di Lugano 2 Paradiso il 29 gennaio 2019 è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 12 febbraio 2019 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi