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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_93/2024  
 
 
Sentenza del 15 febbraio 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa, 
opponente. 
 
Oggetto 
termine per munirsi di un patrocinatore (divorzio), 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2024 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2023.111). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nel quadro del procedimento di divorzio promosso da B.________ nei confronti del marito A.________, con ordinanza 3 novembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha assegnato a quest'ultimo un termine per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio in caso di decorso infruttuoso del termine, in applicazione dell'art. 69 cpv. 1 CPC
 
2.  
Con sentenza 8 gennaio 2024 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo introdotto l'11 novembre 2023 da A.________ avverso tale ordinanza pretorile. La Corte cantonale ha osservato che l'ordinanza era impugnabile mediante reclamo soltanto in presenza di un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (v. art. 319 lett. b n. 2 CPC), che A.________ non aveva né addotto né tantomeno reso verosimile l'esistenza di un tale rischio e che questo nemmeno appariva evidente " considerato come l'assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso interesse ". 
 
3.  
Con ricorso in materia civile 9 febbraio 2024A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e riformarla nel senso che il suo reclamo sia accolto. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.  
La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale (ossia contro l'ingiunzione di far capo a un rappresentante secondo l'art. 69 cpv. 1 CPC), costituisce anch'essa una decisione incidentale (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1). Essa può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. sentenze 5A_298/2021 del 22 aprile 2021 consid. 1; 5A_3/2017 del 9 gennaio 2017 consid. 1). 
In concreto, la possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non appare con evidenza dalla sentenza cantonale e non è insita nella natura medesima della vertenza (v. anche sentenza 4A_356/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 1.4). Spettava quindi al ricorrente dimostrare l'adempimento della condizione posta dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Quando si è chinato sull'ammissibilità del proprio ricorso in materia civile (" In ordine "), egli non ha invece riconosciuto la natura incidentale del giudizio impugnato e non ha quindi speso una parola al riguardo. Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta manifestamente inammissibile. 
 
5.  
Il ricorso in materia civile è inoltre manifestamente carente di motivazione. Il ricorrente considera che il suo reclamo 11 novembre 2023 sarebbe stato ammissibile e si dilunga sulla pretesa esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC (che, val la pena di precisare, è più esteso del danno irreparabile richiesto dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) data dal fatto che la designazione di un rappresentante sarebbe contraria ai suoi interessi: a suo dire, infatti, in passato non sarebbe stato rappresentato in modo adeguato dai suoi precedenti patrocinatori e, siccome negli ultimi tre anni si sarebbe rappresentato da solo segnatamente nella procedura a tutela dell'unione coniugale, un legale "non avrebbe neppure [...] la possibilità materiale e oggettiva di approfondire come si deve le varie questioni nel breve termine". Il ricorrente tuttavia nemmeno pretende di aver già addotto e reso verosimili tali elementi dinanzi alla Corte cantonale e che quest'ultima non ne avrebbe tenuto conto (v. supra consid. 2). L'argomentazione ricorsuale è quindi del tutto inidonea a invalidare la sentenza cantonale di irricevibilità. 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 febbraio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini