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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_6/2024  
 
 
Sentenza del 25 marzo 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
istante, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
controparte, 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza emanata 
dal Tribunale federale svizzero il 18 gennaio 2024 (4D_76/2023). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Statuendo il 18 gennaio 2024 nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, siccome insufficientemente motivato, il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato dalla A.________ SA contro la sentenza 6 novembre 2023, con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo fattole notificare dalla B.________ SA per l'incasso di fr. 2'175.55, oltre interessi. 
 
2.  
Il 26 febbraio 2024 la A.________ SA ha presentato al Tribunale federale una prolissa domanda di revisione, in cui invoca gli art. 122 lett. a e 121 lett. c e d LTF e chiede l'annullamento sia della sentenza federale sia di quella cantonale. Lamenta che il Tribunale federale non ha esaminato i fatti e ha omesso di spiegare, con una motivazione dettagliata, perché ha respinto il ricorso. Sostiene di avere rispettato i requisti di motivazione, mentre la sentenza violerebbe una serie di norme costituzionali, di legge e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Solleva infine dubbi sulla costituzionalità dell'art. 74 cpv. 2 lett. b LTF e descrive gli abusi che potrebbero essere commessi. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
3.  
Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un riesame della causa posta a fondamento della decisione del Tribunale federale è in linea di principio esclusa. Il Tribunale può unicamente rivenire su una sua decisione se è dato uno dei motivi di revisione elencati esaustivamente negli art. 121 segg. LTF. 
 
4.  
Giova innanzi tutto rilevare che il richiamo all'art. 122 lett. a LTF si rivela del tutto inconferente. Tale norma non permette infatti, contrariamente a quanto sembra ritenere l'istante, di ottenere la revisione di una sentenza del Tribunale federale semplicemente asserendo che questa violerebbe la CEDU. Essa presuppone invece che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato mediante una sentenza definitiva tale violazione o abbia chiuso la causa con una composizione amichevole, condizione che non si è verificata in concreto. 
Nemmeno l'art. 121 lett. c e d LTF soccorre l'istante. Le allegazioni ricorsuali non costituiscono conclusioni nel senso della prima norma menzionata e l'applicazione del diritto rispettivamente l'apprezzamento giuridico della fattispecie, di cui fanno parte anche il giudizio del Tribunale federale sull'inadempienza dei requisti posti dalla LTF alla motivazione del ricorso (cfr. sentenza 4F_9/2014 del 28 ottobre 2014 consid. 2.3.1, con rinvii), non possono essere rimessi in discussione con la revisione. Questa non ha in particolare il compito di correggere presunti errori di diritto (sentenza 4F_4/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 3, con rinvii). 
Ne segue che la domanda in esame si rivela inammissibile, poiché la sua motivazione non si riferisce ai motivi di revisione previsti dalle norme di legge invocate. 
 
5.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica invece accordare ripetibili alla controparte che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 marzo 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti