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Regesto

Art. 60 cpv. 1 e 2 CO.
In caso di pregiudizio durevole, il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento non comincia a decorrere, giusta l'art. 60 cpv. 1 CO, prima che si sia conclusa l'evoluzione del danno (conferma della giurisprudenza; consid. 2).
La prescrizione più lunga prevista dalla legislazione penale, applicabile, in virtù dell'art. 60 cpv. 2 CO, all'azione civile, decorre dalla commissione dell'atto punibile (precisazione della giurisprudenza; consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 60 cpv. 1 e 2 CO, art. 60 cpv. 1 CO, art. 60 cpv. 2 CO