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Regesto

Esenzione fiscale di una persona giuridica in ragione dello scopo pubblico perseguito; caso di un'azienda elettrica comunale trasformata in una società anonima di diritto privato (art. 56 lett. c e g LIFD; art. 23 cpv. 1 lett. c e f LAID; art. 78 cpv. 1 lett. c e f LI/GR).
Rimedi giuridici: ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo in relazione tanto all'imposta federale diretta quanto alle imposte cantonali; natura cassatoria del ricorso di diritto amministrativo fondato sull'art. 73 LAID (consid. 2).
Esenzione fiscale secondo l'art. 56 lett. g LIFD: condizioni. Opinioni dottrinali. Un'esenzione fiscale è di principio esclusa se una persona giuridica persegue in primo luogo finalità lucrative, anche se queste servono nel contempo a scopi pubblici (per es. la fornitura di elettricità; consid. 3.1-3.3).
Esame delle circostanze nel caso concreto: la EWD Elektrizitätswerk Davos AG, garantendo l'erogazione di corrente elettrica su tutto il territorio comunale, assicura certo un compito pubblico. Esenzione fiscale ciononostante negata, perché l'attività è essenzialmente volta al guadagno e alla realizzazione di utili (consid. 3.4, 4 e 6).

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referenza

Articolo: art. 73 LAID