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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_369/2021  
 
 
Sentenza del 3 gennaio 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Giudice presidente, 
Kiss, Rüedi, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Andrea Rigamonti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Alain Susin, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato; onorario, 
 
ricorso in materia civile e ricorso sussidiario 
in materia costituzionale contro la sentenza emanata 
il 31 maggio 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2020.142). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
B.________ SA svolge la sua attività nel settore fiduciario e della consulenza aziendale, fiscale, immobiliare e di compliance. Essa è iscritta a registro di commercio dal 2016 ed il suo amministratore unico è C.________, che al momento della costituzione ha ripreso attivi e passivi della ditta individuale C.________. A.________ è invece una società in nome collettivo che ha per scopo.... 
A.________ aveva affidato la propria amministrazione e gestione alla ditta individuale Studio fiduciario di D.________ (socio al 20 %) fin dalla sua costituzione. Dal 1989, questi si è poi associato alla ditta individuale di C.________ creando la "Fiduciaria D.________-C.________", che ha continuato ad occuparsi di A.________. Successivamente, la ditta individuale C.________ è confluita nella B.________ SA, che ne ha ripreso attivi e passivi, mentre D.________ è andato in pensione. C.________ è iscritto a registro di commercio come amministratore unico di B.________ SA con diritto di firma individuale. 
 
B.  
Il 7 aprile 2017 B.________ SA ha trasmesso a A.________ la nota d'onorario 71/17 concernente le sue prestazioni per gli anni 2014-2016 (fr. 50'000.-- annui), la quota parte per i primi tre mesi del 2017 (fr. 12'500.--), le spese postali (fr. 1'802.--), nonché l'IVA (fr. 13'144.20), per un totale di fr. 177'446.20. 
L'8 maggio seguente A.________ ha notificato a B.________ SA, all'attenzione di C.________, la "revoca mandato fiduciario", richiedendo la restituzione della documentazione contabile, la consegna dei tabulati orari degIi ultimi 10 anni e la lista degIi abbonati A.________ di X.________, con i codici di riconoscimento per le fatture PVR. B.________ SA si è dichiarata disposta a consegnare la documentazione richiestale, a condizione che le fosse pagata la fattura 71/17, pari a fr. 177'446.20. 
Trovata una soluzione alla questione della consegna della documentazione, ma non a quella della retribuzione, il 22 settembre 2017 B.________ SA ha fatto spiccare nei confronti di A.________ un precetto esecutivo di fr. 177'446.20, oltre accessori, al quale l'escussa si è opposta. 
 
C.  
Ricevuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 9 febbraio 2018 B.________ SA ha convenuto in giudizio A.________ davanti alla Pretura competente, domandando la condanna della stessa al pagamento di fr. 177'446.20 oltre a interessi del 5 % dal 7 maggio 2017, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. In questo contesto, l'attrice ha chiesto tra l'altro il pagamento delle prestazioni per gli anni 2014-2016, come da fattura 71/17, indicando che, per non pesare sulla liquidità di A.________, le parti avevano accordato di fatturare la mercede annuale di fr. 50'000.-- dopo tre anni dalla chiusura dell'anno contabile. Opponendosi alla petizione, la convenuta ha invece contestato la legittimazione attiva dell'attrice, ha sostenuto la prescrizione delle pretese e ne ha comunque messo in discussione l'ammontare, considerandolo ingiustificato. 
Conclusa l'istruttoria, il 16 ottobre 2020 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 174'016.60 oltre a interessi del 5 % dal 27 settembre 2017, dopo avere ritenuto che un precedente pagamento di fr. 3'429.60 andava imputato sulla cifra richiesta (177'446.20 - 3'429.60). Limitatamente all'importo di fr. 174'016.60, ha pure rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta contro il precetto esecutivo fattole intimare da B.________ SA. La sentenza di prima istanza è stata in seguito confermata anche dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, con sentenza del 31 maggio 2021, ha respinto l'appello di B.________ SA, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile. 
 
D.  
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 9 luglio 2021, A.________ ha chiesto al Tribunale federale che, in riforma della sentenza impugnata, il suo appello del 18 novembre 2020 sia accolto. Ha inoltre domandato la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. 
Il 14 luglio 2021 la Corte cantonale ha comunicato la rinuncia a presentare osservazioni. Con risposta del 23 luglio 2021 l'opponente ha chiesto sia il rigetto della domanda di effetto sospensivo che dell'impugnativa. Con replica del 6 agosto 2021 e duplica del 17 agosto successivo le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni. Il 19 agosto 2021 il Tribunale federale ha conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa è stata presentata da una parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF). Essa è tempestiva (art. 44 cpv. 1 e art. 45 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretta contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) che raggiunge il valore litigioso richiesto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Di conseguenza, il gravame è di principio ammissibile e va esaminato quale ricorso in materia civile.  
 
1.2. Vista la proponibilità del rimedio ordinario, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è invece inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5). L'argomentazione a fondamento di quest'ultimo verrà però considerata nell'ambito della trattazione del ricorso in materia civile (ricorso, pag. 11; sentenza 4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 1).  
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia civile si può far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1).  
Chi ricorre deve spiegare, in modo conciso ma confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima lede il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono inoltre più severe quando è lamentata la violazione di diritti fondamentali, perché il Tribunale federale esamina tale aspetto solo se l'insorgente ha motivato la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF); critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura davanti all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).  
Il Tribunale federale può rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'istanza precedente se è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, "manifestamente inesatto" significa "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni che si riferiscono a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), ciò che compete a chi ricorre sostanziare. 
 
3.  
 
3.1. Nel considerando 3 del suo giudizio - con cui l'appello della A.________ è stato respinto, nella misura della sua ammissibilità - la Corte cantonale ha rammentato i contenuti della sentenza di prima istanza, nella quale il Pretore ha:  
(a) riconosciuto la legittimazione attiva dell'attrice, avendo accertato che nel rapporto contrattuale tra A.________ (da un lato) e D.________ e C.________ (dall'altro) (gestito in comune tramite la "Fiduciaria D.________-C.________", e al quale tornavano applicabili le norme sulla società semplice) era infine subentrata quale mandataria la B.________ SA, che aveva ripreso attivi e passivi della ditta individuale C.________; 
(b) respinto l'eccezione di prescrizione della pretesa avanzata in causa, applicando alla fattispecie l'art. 87 cpv. 1 CO
(c) giudicato fondato l'importo rivendicato, perché fino al febbraio 2016 la convenuta e la "Fiduciaria D.________-C.________" avevano accordato un onorario annuo di fr. 50'000.-- e per il periodo successivo la correttezza dell'onorario esposto era stata confermata dalla perizia giudiziaria (eccezion fatta per l'importo di fr. 3'429.60; precedente consid. C). 
 
3.2. Esaminate le critiche formulate in seconda istanza, la Corte cantonale le ha quindi ritenute infondate indicando:  
(a) che la legittimazione attiva della B.________ SA andava confermata anche in sede di appello (giudizio impugnato, consid. 6); 
 
(b) che tra la B.________ SA e la A.________ era stato tacitamente concluso un contratto di mandato, a continuazione di quello con D.________ e con la "Fiduciaria D.________-C.________" (giudizio impugnato, consid. 7); 
(c) che, non essendovi motivi sufficienti per applicare l'art. 86 CO, risultava vincolante quanto stabilito dall'art. 87 CO, di modo che i pagamenti effettuati nel corso degli anni 2014-2016 dovevano essere imputati ai debiti scaduti prima e corretta era pure la reiezione dell'eccezione di prescrizione da parte del Pretore (giudizio impugnato, consid. 8); 
(d) che il ragionamento del Giudice di prime cure andava infine condiviso anche in relazione alla valutazione dell'onorario richiesto e litigioso (giudizio impugnato, consid. 9). 
 
3.3. Lamentandosi sia del riconoscimento della legittimazione attiva all'opponente che della mancata constatazione della prescrizione della pretesa e della conferma della congruità dell'onorario litigioso, l'insorgente censura invece "l'accertamento manifestamente errato dei fatti, la violazione del diritto e l'arbitrio" (ricorso, pag. 3 e pag. 5 segg.).  
 
4.  
 
4.1. In relazione alla mancata constatazione della prescrizione e alla conferma della congruità dell'onorario, le critiche esposte nell'impugnativa (p.to III C, per la prescrizione; p.to III D, per l'onorario) mirano a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove dell'istanza inferiore attraverso la contestazione di aspetti specifici (quali il carattere "inverosimile" del ritardo di tre anni nella fatturazione; l'apprezzamento peritale che avrebbe portato ad un risultato "sbagliato"; l'"errata" applicazione della scala relativa a "collaboratori non qualificati"; ecc.).  
Così argomentando - in merito al quadro fattuale che ha portato i Giudici ticinesi sia a respingere l'eccezione di prescrizione (in applicazione dell'art. 87 CO) che a confermare la congruità dell'onorario litigioso - la ricorrente si esprime quindi su questioni che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implicano un obbligo di motivazione accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.2). 
 
4.2. Nell'impugnativa presentata in questa sede, una violazione del divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. non è tuttavia sostanziata. In effetti, sia nel p.to III C che nel p.to III D della stessa, cui rinvia poi anche la parte indicata quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, l'insorgente si limita a fornire una personale lettura di fatti e prove (documenti, testimonianze, perizia giudiziaria di prima istanza, ecc.), quindi a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non è sufficiente.  
L'arbitrio nell'accertamento dei fatti (inclusi quelli di natura processuale) e/o nell'apprezzamento delle prove - che nel ricorso viene certo affermato, ma mai dimostrato - è dato infatti solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, in base agli elementi raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione sarebbe suscettibile di avere influenza sull'esito del litigio (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1). 
In base alle censure contenute nell'impugnativa, resta quindi da esaminare l'aspetto della legittimazione attiva dell'opponente, ammessa sia dal Pretore che dalla Corte cantonale, ma qui di nuovo contestata (ricorso, p.to III A, cui rinvia anche la parte indicata quale ricorso sussidiario in materia costituzionale). 
 
5.  
 
5.1. Rammentati i contenuti della sentenza di prima istanza (giudizio impugnato, consid. 6), il Tribunale d'appello ha confermato la legittimazione attiva della B.________ SA rilevando:  
(a) che, benché iscritti a registro di commercio con due ditte individuali, D.________ e C.________ avevano un unico studio fiduciario, e che al loro rapporto si applicavano le norme sulla società semplice (art. 530 segg. CO; giudizio impugnato, consid. 6, 6.1 e 6.2); 
(b) che, in quanto titolari di una pretesa verso terzi in proprietà comune, e fatti salvi i casi d'urgenza, i soci di una società semplice costituiscono un litisconsorzio necessario (DTF 142 III 782 consid. 3.1.2), ma che la situazione è diversa quando alcuni soci cedono la propria pretesa agli altri (art. 165 cpv. 1 CO) o quando, durante la liquidazione della società semplice (art. 548 seg. CO), questa pretesa verso terzi è attribuita a una parte dei soci (giudizio impugnato, consid. 6.3); 
(c) che l'appellante non ha spiegato perché sarebbe sbagliato ritenere - come fatto dal Pretore, sulla base delle prove agli atti - che nell'ambito della liquidazione della società semplice (art. 548 seg. CO), con attribuzione di parte della clientela a C.________, tra cui rientrava la A.________, gli erano stati ceduti anche i crediti della "Fiduciaria D.________-C.________" (giudizio impugnato, consid. 6.3); 
(d) inoltre, che l'appellante non considerava che la società semplice si era sciolta per interruzione dell'attività di D.________ a fine 2016 (quando questi aveva 79 anni) e che la sua ditta individuale aveva trasferito a quella di C.________ parte del suo "portafoglio clienti", comprendente la convenuta (giudizio impugnato, consid. 6.3); 
(e) che, siccome con la formula "portafoglio clienti" il Pretore aveva evidentemente inteso anche i crediti collegati a tale clientela, sarebbe spettato all'appellante motivare perché questa deduzione era sbagliata, ciò che invece non ha fatto, preferendo concentrarsi sulla questione a sapere da quale momento la cessione tra le due ditte individuali poteva considerarsi effettiva (giudizio impugnato, consid. 6.3); 
(f) che quest'ultimo aspetto non era per altro determinante, in quanto il Giudice di prime cure aveva comunque constatato che la cessione risaliva a un periodo precedente l'avvio della causa e ciò bastava (giudizio impugnato, consid. 6.3). 
 
5.2. Ora, in merito all'esistenza di una società semplice, composta da D.________ e da C.________ e operativa quale "Fiduciaria D.________-C.________", il ricorso non formula (più) nessuna critica (art. 42 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.1).  
Tale aspetto va quindi considerato come acquisito, come chiaro è pure il fatto che, se detta società avesse continuato ad esistere nella forma originaria, i soci avrebbero dovuto agire nella forma del litisconsorzio necessario (DTF 142 III 782 consid. 3.1.2). 
 
5.3. Le critiche formulate al p.to lll A dell'impugnativa non sono però idonee a rimettere in discussione nemmeno il resto del ragionamento della Corte cantonale, in base al quale, con la cessazione dell'attività della "Fiduciaria D.________-C.________", il mandato di consulenza a A.________ ed i crediti ad esso relativi sono stati ripresi da C.________, per poi confluire nella B.________ SA, di cui C.________ è diventato amministratore unico (precedente consid. 5.1).  
 
5.3.1. In effetti, l'insorgente ritiene che la motivazione indicata nel precedente considerando 5.1 (c) sia "inaccettabile", perché in sede di appello (ai p.ti 3.2 [pag. 7] e 3.4 [pag. 11]), essa avrebbe "fornito diverse argomentazioni (...) contestando il fatto che B.________ SA avrebbe assunto il credito concernente A.________ da parte di D.________".  
Simile censura, che mira di nuovo all'accertamento dei fatti (in casu: riguardanti lo svolgimento della procedura in sede cantonale) è tuttavia solo abbozzata e non rispetta quindi le condizioni previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.2). 
 
5.3.2. Sempre relativa agli accertamenti di fatto e sempre destinata all'insuccesso è inoltre anche la critica con cui la ricorrente denuncia una conclusione "manifestamente arbitraria" da parte della Corte cantonale, perché ha considerato che la società semplice che aveva dato vita alla "Fiduciaria D.________-C.________" si sarebbe sciolta "per interruzione dell'attività di D.________" e suo pensionamento.  
È infatti vero che, esposte le proprie ragioni a sostegno della continuazione dell'attività professionale di D.________, l'insorgente rileva che "si tratta di un clamoroso accertamento manifestamente errato dei fatti, che porta ad una conclusione in diritto errata, come si dirà tra poco". Altrettanto vero è però che l'arbitrio è di nuovo solo affermato. Inoltre, neppure viene dimostrato il rispetto dell'art. 97 cpv. 1 LTF, che richiede che l'eliminazione del vizio denunciato possa essere determinante per l'esito del procedimento, perché, nella parte dedicata alla questione della legittimazione processuale, l'argomento del pensionamento di D.________ non viene più toccato. 
 
5.3.3. Ancora destinata a insuccesso è poi anche la critica con cui la ricorrente "contesta integralmente la circostanza dell'avvenuta cessione in generale, e che sia avvenuta prima dell'inoltro della causa", aggiungendo che "agli atti, salvo il doc. R, non vi è nulla" rispettivamente che "le dichiarazioni di E.________, F.________ e D.________ non permettono di chiarire quando sarebbe avvenuta la cessione, mentre il signor C.________ non è nemmeno stato sentito" e che la cessione di un portafoglio "si riferisce, in assenza di altre indicazioni, solo alle attività future".  
Una volta di più, queste considerazioni mirano in effetti a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e/o l'apprezzamento delle prove sui quali la Corte cantonale ha basato il proprio giudizio ma, sempre una volta di più, va pure constatato che l'insorgente si esprime a torto come se si trovasse davanti a un'istanza giudiziaria che rivede liberamente sia i fatti che il diritto, ciò che il Tribunale federale non è (precedente consid. 2.2; sentenze 4A_164/2017 del 30 novembre 2017 consid. 4.5.2; 4A_306/2017 del 16 ottobre 2017 consid. 4.2). 
 
 
5.3.4. Infine, alla qui insorgente non può giovare neppure il richiamo all'art. 8 CC, accompagnato dalla denuncia di "un inammissibile ribaltamento dell'onere della prova".  
Così argomentando, essa non considera in effetti che, dal momento in cui un fatto è ritenuto come stabilito - come nella fattispecie, in base ai vari indizi evidenziati dai Giudici ticinesi -, la questione dell'onere della prova non si pone più (DTF 137 III 226 consid. 4.3) e spetta proprio a chi ricorre "smontare", dimostrando l'arbitrarietà dell'apprezzamento svolto, le conclusioni cui è giunta l'autorità, ciò che non è stato qui però il caso (DTF 138 II 57 consid. 7.1; 133 II 153 consid. 4.3). 
 
6.  
 
6.1. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile va respinto.  
 
6.2. L'insorgente deve prendersi carico sia delle spese giudiziarie della procedura federale che delle ripetibili dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF; sentenza 4D_73/2021 del 2 novembre 2022 consid. 7).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente un importo di fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 gennaio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Savoldelli