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Regesto

Rapporto fra il diritto pubblico (cantonale) e il diritto privato di vicinato (art. 684 CC).
Mentre in passato la maggior parte dei Cantoni, basandosi sulla riserva legislativa dell'art. 686 CC, aveva emanato diritto privato cantonale, oggi si applica quasi esclusivamente diritto pubblico (cantonale). Questo non può vanificare il diritto privato federale, ma dispone di una forza espansiva e definisce sempre più spesso le emissioni sul fondo del vicino, che sono ammissibili secondo la situazione e l'uso locale. Quando un progetto di costruzione rispetta le norme (sulle distanze) del diritto pubblico cantonale, emanate nel quadro di una dettagliata regolamentazione edilizia e di azzonamento conforme agli scopi e ai principi pianificatori, il fatto di negare emissioni eccessive nel senso dell'art. 684 CC non costituisce di regola una violazione del diritto federale (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 684 CC, art. 686 CC