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Regesto a

Art. 2 cpv. 3 e art. 3 seconda frase LDist; condizioni per la deduzione dal salario delle spese di vitto e alloggio secondo tariffe conformi all'uso locale.
Il divieto di deduzione delle spese di vitto e alloggio giusta l'art. 2 cpv. 3 LDist vale per tutte le costellazioni di distaccamento. Quale norma speciale, esso ha preminenza sia sull'art. 327a CO che sull'art. 13 CCNL, nella misura in cui questi contengano disposizioni divergenti. Tuttavia, il divieto di deduzione non è assoluto: deduzioni per vitto e alloggio che non ledono il salario minimo sono di principio permesse; in base all'art. 3 seconda frase LDist non possono però superare le tariffe in uso a livello locale (consid. 4.6).

Regesto b

Art. 2 ALC; portata del divieto di discriminazione in caso di trasposizione consona alle direttive.
L'interpretazione dell'art. 2 cpv. 3 LDist è conforme alla giurisprudenza della CGCE (oggi CGUE) relativa all'art. 3 paragrafo 7 sottoparagrafo 2 della direttiva 96/71/CE. La sentenza impugnata non è di conseguenza criticabile nemmeno nell'ottica dell'art. 2 ALC (consid. 5.5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 2 cpv. 3 LDist, Art. 2 ALC, art. 327a CO