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Regesto

Art. 305bis CP; art. 260ter CP; vecchio art. 59 n. 3 CP; art. 72 CP; prova dell'origine criminosa dei fondi di un'organizzazione criminale in materia di riciclaggio di denaro.
In materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale, non v'è ragione di porre esigenze più severe in relazione all'esistenza di un crimine a monte rispetto agli altri casi di riciclaggio. È sufficiente provare l'esistenza di un antefatto criminoso senza necessariamente avere precise conoscenze dello stesso e del suo autore. Non è nemmeno possibile esigere la dimostrazione di un nesso causale naturale e adeguato tra ognuno dei singoli crimini perpetrati nell'ambito dell'organizzazione e i valori patrimoniali riciclati. Il legame "volontariamente tenue" esatto dalla giurisprudenza (DTF 120 IV 323 consid. 3d pag. 328) è accertato a sufficienza con la prova che i crimini sono stati commessi nell'ambito dell'organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest'ultima. Anche se l'origine criminosa è solo indiretta, occorre allora che sia dato un rapporto causale naturale e adeguato tra i crimini, considerati globalmente, e i valori patrimoniali (consid. 4.2.3.2).
Lasciata indecisa la questione di sapere se, per l'applicazione dell'art. 305bis CP, la presunzione dell'art. 72 CP sia sufficiente per stabilire l'origine criminosa dei fondi trovati in possesso di un membro dell'organizzazione criminale (consid. 4.2.3.2).

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referenza

DTF: 120 IV 323

Articolo: Art. 305bis CP, art. 72 CP, art. 59 n. 3 CP