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Regesto
Alla stregua di quanto deciso in materia di assistenza giudiziaria (DTF 138 III 163), la domanda di provisio ad litem sospende il termine impartito per il pagamento dell'anticipo delle spese processuali e, in caso di reiezione di tale domanda, il tribunale deve concedere un termine suppletorio per effettuare il pagamento (consid. 4.2).
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