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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_29/2023  
 
 
Sentenza del 27 luglio 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Schöbi, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Carmelo Seminara, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio su azione di un coniuge, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 novembre 2022 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2021.133). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. B.________ (nato nel 1972) e A.________ (nata nel 1969), cittadini italiani, si sono sposati a Roma nel 2010 adottando il regime di separazione dei beni. A quel momento avevano già due figlie comuni, C.________ (nata nel 2008) e D.________ (nata nel 2009), e la moglie era già madre di E.________, nata nel 1984 da una precedente relazione. Dopo essersi trasferiti in Ticino nel 2014, i coniugi si sono separati nel dicembre del 2015.  
 
A.b. Una prima istanza a tutela dell'unione coniugale è stata introdotta l'8 aprile 2016 da A.________, ma stralciata "per desistenza" con decreto 10 maggio 2016 confermato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Dopo che, a seguito di una nuova istanza a tutela dell'unione coniugale presentata il 13 maggio 2016 da B.________, il Pretore del Distretto di Lugano, con sentenza 19 dicembre 2018, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disciplinato l'affidamento e la custodia delle figlie come pure i contributi alimentari per queste ultime e per la moglie, il 21 febbraio 2019 B.________ ha promosso azione di divorzio. Nelle more della procedura, il medesimo Pretore, con decisione 4 novembre 2019, ha istituito una curatela educativa in favore delle due figlie e, con decisione 19 febbraio 2020, ha obbligato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 5'000.--.  
 
A.c. Con sentenza 20 agosto 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha mantenuto l'autorità parentale congiunta, ha disposto e regolamentato la custodia alternata delle figlie, che ha domiciliato dalla madre, ha confermato la curatela educativa ed una presa a carico psicologica di C.________, e ha fissato i contributi alimentari per la moglie (fr. 510.-- al mese fino al 3 agosto 2025) e per le figlie (per entrambe un contributo mensile di fr. 770.-- fino al 22 febbraio 2024, poi fino al 3 agosto 2025 per C.________ fr. 580.-- e per D.________ fr. 960.--, ed in seguito per entrambe fr. 610.--, oltre al pagamento diretto del loro premio della cassa malati, riservando al padre il diritto di trattenere gli assegni familiari); in liquidazione dei rapporti patrimoniali, ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 46'540.-- per contributi alimentari arretrati e ad assumersi le imposte arretrate, ha regolato il conguaglio delle pretese di previdenza professionale, ha lasciato ogni coniuge in possesso dei beni da lui detenuti o a lui intestati e riservato alla moglie il diritto di prelevare i suoi effetti personali dalla villa di X.________. Ha infine dichiarato priva d'oggetto una richiesta della moglie volta ad ottenere una ulteriore provvigione ad litem, respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata da quest'ultima e posto le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensando le ripetibili.  
 
B.  
 
B.a. Con appello 29 settembre 2021, A.________ ha impugnato la decisione pretorile chiedendone, in via principale, la riforma in punto all'affidamento delle figlie, al contributo alimentare per sé e per le figlie, ed agli importi da versarle in liquidazione dei rapporti patrimoniali (fatto salvo il pagamento dei contributi alimentari arretrati che non era invece più litigioso); ha inoltre sollecitato il pagamento di fr. 20'203.75.-- destinati a coprire gli onorari della sua patrocinatrice o, subordinatamente, l'ammissione al gratuito patrocinio sia per la prima sede che per l'appello.  
La richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta con decisione 20 ottobre 2021. 
 
B.b. Il 26 luglio 2022, A.________ ha presentato all'Autorità regionale di protezione 7 un'istanza volta a fissare il domicilio delle figlie in Toscana, istanza che è stata dichiarata irricevibile e trasmessa per competenza al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano; con decisione 30 settembre 2022, quest'ultimo l'ha a sua volta trasmessa per competenza al Tribunale d'appello, senza entrare nel merito.  
 
B.c. Con sentenza 16 novembre 2022, la I Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto il suddetto appello nella misura della sua ricevibilità ponendo le spese processuali ridotte a fr. 1'000.-- a carico dell'appellante (dispositivo n. 1 e n. 2) ed ha annullato la summenzionata decisione 30 settembre 2022 del Pretore aggiunto ritornandogli l'istanza per competenza (dispositivo n. 3).  
 
C.  
Il 10 gennaio 2023 A.________ si è aggravata dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile, chiedendo in via cautelare di concedere l'effetto sospensivo al ricorso e di essere messa al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria, "segnatamente [di essere] esonerata dal pagamento delle spese processuali e dalla relativa richiesta d'anticipo" e, nel merito, di annullare la decisione impugnata e di rinviare l'incarto all'autorità inferiore affinché "esperita l'istruttoria, decida e/o rinvii all'autorità di primo grado per il completamento dell'istruttoria e la relativa decisione", nonché di accogliere la domanda di gratuito patrocinio e assistenza giudiziaria. 
Con decreto 31 gennaio 2023 il Presidente della Corte adita, preso atto delle osservazioni 18 gennaio 2023 dell'opponente, ha negato il postulato conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso ed ha rinviato la decisione in merito alle spese della relativa procedura alla sentenza sul ricorso. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) ed è diretto contro una sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) emanata in una vertenza civile (art. 72 cpv. 1 LTF) la quale, come rilevato nella sentenza stessa, non si esaurisce in una controversia di natura pecuniaria, ma solleva anche questioni di natura ideale. La relativa sentenza è quindi impugnabile senza riguardo al valore litigioso (v. sentenze 5A_405/2011 del 27 settembre 2011 consid. 1, non pubblicato in DTF 137 III 470 e 5A_311/2010 del 3 febbraio 2011 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 137 III 118). Il gravame è quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. La ricevibilità di un ricorso al Tribunale federale presuppone che questo sia diretto contro una decisione finale, ossia una decisione che pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Il ricorso è pure ammissibile contro una decisione parziale, ossia che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 lett. a e b LTF), così come contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugnate se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF). Se il ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 LTF non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Secondo la giurisprudenza, la decisione relativa agli effetti accessori del divorzio è finale (art. 90 LTF) quando risolve definitivamente tutte le questioni che si pongono, senza alcun rinvio all'autorità precedente, ed è pregiudiziale o incidentale (art. 93 LTF) quando l'autorità di ricorso statuisce soltanto su una parte degli effetti accessori ancora litigiosi e rinvia la causa all'istanza precedente per nuova decisione sugli altri. In virtù del principio dell'unità della sentenza di divorzio (art. 283 cpv. 1 CPC), essa non può invece essere parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF (salvo nel caso dell'art. 283 cpv. 2 CPC; v. DTF 134 III 426 consid. 1.2; sentenza 5A_302/2019 dell'11 aprile 2019 consid. 3.1 con rinvio).  
In concreto, la sentenza qui impugnata respinge l'appello 29 settembre 2021 (dispositivo n. 1) presentato dalla ricorrente in materia di divorzio pronunciandosi sulle questioni ancora aperte relative alla liquidazione dei rapporti patrimoniali, alla custodia delle figlie e ai contributi di mantenimento. In sede di appello, il Tribunale d'appello ha ricevuto anche l'istanza 26 luglio 2022 con cui la ricorrente chiedeva all'autorità di protezione di pronunciarsi sul cambiamento di domicilio delle figlie in Toscana (v. art. 301a cpv. 2 CC), quindi su una questione relativa all'autorità parentale; ritenendo che non gli competesse "istruire ess[o] medesim[o] una causa per la prima volta in sostituzione del giudice naturale", il Tribunale d'appello l'ha ritrasmessa per competenza al Pretore aggiunto (dispositivo n. 3). In tali circostanze, i Giudici cantonali hanno in realtà ritenuto che tale aspetto non rientrasse nel quadro del litigio, per cui la sentenza impugnata non risulta essere una decisione di rinvio ai sensi della summenzionata giurisprudenza; non è quindi possibile qualificarla come decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, ciò che peraltro la ricorrente nemmeno pretende. In definitiva, la decisione impugnata va considerata finale (art. 90 LTF; per quanto riguarda il diniego di competenza ed il contestuale rinvio, v. sentenza 9C_822/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1 e GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 13 ad art. 92 LTF). 
Peraltro, ci si potrebbe chiedere se la ricorrente abbia effettivamente inteso contestare anche il dispositivo n. 3 poiché, pur impugnando formalmente il dispositivo della sentenza cantonale per intero, poi sul punto non ha più formulato alcuna comprensibile censura (v. infra consid. 4.3), e comunque non ha minimamente preteso che sarebbe stato il Tribunale d'appello a dover decidere sulla sua richiesta volta a fissare il domicilio delle figlie in Toscana. 
 
1.3. Con il ricorso in materia civile può essere invocata la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso in materia civile (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). Le conclusioni che hanno per oggetto una somma di denaro devono inoltre essere cifrate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del rimedio. Un'eccezione si impone tuttavia in virtù del principio della buona fede e del divieto del formalismo eccessivo nei casi in cui una conclusione riformatoria (cifrata) è facilmente riconoscibile nella motivazione del ricorso oppure qualora il Tribunale federale, se accogliesse il ricorso, non potrebbe comunque statuire nel merito, ma dovrebbe rinviare la causa all'autorità cantonale (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3) segnatamente per un complemento d'istruzione (DTF 133 III 489 consid. 3.1).  
In concreto, la ricorrente si limita a chiedere al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di rinviare l'incarto all'autorità precedente affinché, esperita l'istruttoria, pronunci una nuova decisione o rinvii a sua volta l'incarto all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la relativa decisione. Ella non formula alcuna conclusione riformatoria. Nella misura in cui tuttavia pretenda che un complemento d'istruzione sarebbe necessario sia per decidere in merito agli aspetti finanziari, sia per l'attribuzione della custodia esclusiva delle figlie, le sue richieste possono di principio essere considerate ammissibili poiché il Tribunale federale, qualora dovesse ritenere fondato il gravame, non potrebbe statuire esso stesso nel merito del litigio. 
 
1.5. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (art. 9 Cost.; DTF 147 I 73 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF; critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Se la parte ricorrente vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni attinenti a una fattispecie diversa da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).  
 
2.  
Oggetto del presente ricorso sono: la liquidazione dei rapporti patrimoniali, la custodia delle figlie, i contributi alimentari per la moglie e per le figlie, nonché gli oneri processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio, tutti aspetti riguardo ai quali la ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali di aver violato il diritto federale, il diritto internazionale e " i diritti costituzionali cantonali ", nonché di aver accertato i fatti in maniera inesatta ai sensi dell'art. 97 LTF
 
3.  
La prima serie di censure riguarda la liquidazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, ed in particolare i seguenti aspetti ancora litigiosi: gli effetti personali della ricorrente rimasti nella villa di X.________ (v. infra consid. 3.1), la richiesta di pagamento di fr. 24'040.-- " per coprire i suoi debiti in Svizzera " e di fr. 13'353.-- " per pagare i debiti della carta di credito " (v. infra consid. 3.2) e il contributo straordinario di fr. 50'000.-- per la collaborazione della moglie nella ditta del marito (v. infra consid. 3.3).  
 
 
3.1.  
 
3.1.1. Il Tribunale d'appello ha tutelato la decisione con la quale il Pretore aveva autorizzato la moglie a prelevare i suoi effetti personali ancora presenti nella villa di X.________, ma ha respinto la richiesta da lei formulata nel corso dell'udienza di prima sede volta alla restituzione di tutta una serie di altri oggetti per i quali non era stata fornita la prova che fossero suoi beni personali. I Giudici cantonali hanno in effetti rilevato che, nel regime della separazione dei beni adottato dai coniugi, chiunque affermi che un bene sia di proprietà di uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 248 cpv. 1 CC) e che in concreto, incombendo tale onere alla moglie, quest'ultima non solo non sarebbe stata in grado di comprovare la sua tesi, ma addirittura avrebbe ammesso di non avere conservato alcuna prova, per cui la sua generica pretesa non poteva essere ammessa.  
 
3.1.2. La ricorrente lamenta che tale conclusione sarebbe frutto di un accertamento inesatto dei fatti e di una violazione del principio dell'equo processo sancito dall'art. 10 Cost./TI. Al di là del fatto che non spende una riga per spiegare quale aspetto di tale garanzia, e per quali ragioni, sarebbe violato in concreto, ella si limita a riproporre le generiche affermazioni già addotte dinanzi alla precedente istanza (in sintesi: gli oggetti in questione si sarebbero trovati nella casa coniugale di Y.________ dal 2005 e sarebbero poi stati trasferiti in quella di X.________ nel 2015 dal marito stesso; altri sarebbero beni della sua famiglia; essendo trascorsi oltre 10 anni dal loro acquisto, l'obbligo di conservare i giustificativi sarebbe ormai decaduto; il marito ne avrebbe riconosciuto l'appartenenza alla moglie e le avrebbe più volte chiesto di andare a ritirarli già in sede di procedura a tutela dell'unione coniugale). Così facendo, tuttavia, oppone alla sentenza impugnata la propria lettura dei fatti in maniera del tutto appellatoria e senza confrontarsi con l'argomentazione dei Giudici cantonali secondo cui la proprietà dei beni non sarebbe stata dimostrata e non spetterebbe a loro indagare d'ufficio su questo punto. La censura si rivela quindi inammissibile.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Il Tribunale d'appello, tutelando le conclusioni del Pretore, ha respinto la richiesta della moglie di pagamento di fr. 24'040.-- "per coprire i suoi debiti in Svizzera" e di fr. 13'353.-- "per pagare i debiti della carta di credito". Da un lato, pur riconoscendo che a seguito del mancato sostentamento da parte del marito, la moglie possa in effetti aver accumulato debiti per far fronte al proprio mantenimento, i Giudici cantonali hanno in sintesi affermato che una simile pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere nel contesto della domanda di un " contributo alimentare per il futuro e per l'anno precedente l'istanza " ai sensi dell'art. 173 cpv. 3 CC in relazione all'art. 176 CC, sennonché una richiesta del genere sarebbe stata formulata dalla moglie nella sua istanza di misure protettrici dell'8 aprile 2016 (v. supra consid. in fatto A.b), salvo poi desistere. Ad ogni modo, rispetto alla pretesa di fr. 13'353.-- per l'utilizzo della carta di credito emessa dalla banca F.________, la sentenza impugnata ha rilevato che, per ammissione stessa della moglie, lo scoperto si riferiva ai mesi da maggio ad agosto 2020, " esattamente da quando [suo] marito non ha più corrisposto il mantenimento ", per cui tale importo risulterebbe rimborsato grazie al versamento di fr. 46'540.-- a titolo di contributi alimentari arretrati da maggio 2020 a giugno 2021, e non potrebbe essere preteso due volte.  
 
3.2.2. La ricorrente afferma che l'autorità inferiore sarebbe incorsa in errore considerando che tali importi si riferivano al periodo dal maggio 2020 e sostiene che il rimborso di tali somme sarebbe quindi stato chiesto (prima nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale e poi nel divorzio) non "a titolo di mantenimento", né quale "pretesa creditoria indipendente in ambito PUC", bensì "quale liquidazione e scioglimento del regime matrimoniale". Adduce che entrambi gli importi rivendicati corrisponderebbero a debiti da lei contratti erodendo il proprio patrimonio per sostenere le spese familiari nel 2016, quando il marito è uscito di casa lasciandola senza alcuna entrata dopo averla indotta a trasferirsi in Ticino. Per suffragare la sua tesi, si limita tuttavia a sostenere che nell'appello lei avrebbe chiaramente indicato che tali pretese si riferivano "al periodo 2016-2018, quando era pendente la procedura di protezione dell'unione coniugale e il marito aveva letteralmente abbandonato in tutti i sensi la famiglia" e che "non si comprende quindi da dove l'autorità inferiore abbia potuto considerare che tali somme si riferissero al periodo maggio 2020 e seguenti". Così facendo, ella non si confronta con le motivazioni che hanno determinato l'esito di questa censura: si limita ad opporre alla sentenza impugnata la propria lettura dei fatti, non riuscendo però a dimostrare né che le somme in questione sarebbero state chieste "non a titolo di mantenimento, ma quale liquidazione e scioglimento del regime matrimoniale", né che l'accertamento delle date a cui si riferiva lo scoperto sarebbe avvenuto in maniera manifestamente errata, né infine che l'importo preteso non sarebbe incluso nei fr. 46'540.-- versati a titolo di contributi alimentari arretrati da maggio 2020 a giugno 2021. Inconsistente risulta pure il rimprovero mosso ai Giudici cantonali di aver violato il suo diritto di essere sentita per essersi soffermati solo sull'importo di fr. 13'353.--, senza aver dato spiegazioni sul rifiuto di riconoscere la somma di fr. 24'040.--, poiché è chiaro che la prima motivazione, secondo cui la pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere nel quadro delle misure a tutela dell'unione coniugale, riguardava entrambi gli importi e forniva elementi sufficienti per permettere alla ricorrente di comprendere le ragioni che li hanno indotti a pronunciarsi in un determinato modo (sull'art. 29 cpv. 2 Cost. v. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 134 I 83 consid. 4.1), ragioni con le quali, come detto, lei non si è confrontata. Anche su questo punto il ricorso è quindi inammissibile.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Il Tribunale d'appello ha confermato la decisione pretorile anche in relazione alla richiesta di un contributo straordinario di fr. 50'000.-- per la collaborazione della moglie nella ditta del marito. In sintesi, da un lato a suo dire la moglie non avrebbe messo in dubbio la conclusione del Pretore secondo cui, sulla base delle buste paga agli atti, il marito sarebbe riuscito a dimostrare che la collaborazione di lei nell'impresa si fondava su un contratto di lavoro, il quale costituiva un indizio di un'esaustiva regolamentazione dei rapporti di lavoro. D'altro lato, sebbene il Pretore non si sia espresso sulla testimonianza di G.________ offerta dalla moglie per sostanziare la sua pretesa riferita all'attività lavorativa in costanza di matrimonio, invitata dal Giudice di prime cure a formulare eventuali obiezioni alla chiusura dell'istruttoria, ella avrebbe chiesto di assumere ulteriori prove ma non di escutere il commercialista e successivamente, quando è stata ordinata la chiusura dell'istruttoria, lei avrebbe inoltrato il memoriale conclusivo senza obiezioni ulteriori, per modo che qualsiasi rimostranza formulata in sede di appello offenderebbe il principio della buona fede processuale.  
 
3.3.2. La ricorrente contesta tale ragionamento e afferma che la precedente istanza sarebbe incorsa in una "clamorosa svista": a suo dire i Giudici cantonali avrebbero omesso di prendere in considerazione tutti gli allegati da lei inviati per "riaprire l'istruttoria dopo la riserva del 2019", ma soprattutto "le osservazioni del 20 maggio 2021, nel quale (sic) espressamente [...] ci si rallegrava della possibile riapertura dell'istruttoria [...] e si chiedeva espressamente di procedere con le prove che erano stat[e] notificate, ma su cui il Pretore non si era pronunciato, ivi compreso, quindi il teste menzionato". Conclude quindi che la decisione impugnata, che capovolgerebbe completamente i fatti, sarebbe "palesemente carente, poiché non ha accertato in modo corretto i fatti, gli allegati e i documenti prodotti", ma di nuovo ricorre ad un'argomentazione manifestamente appellatoria. Affermare apoditticamente di aver "reso palese con le buste paga e la richiesta del teste G.________, che la prestazione dell'attività lavorativa [...] era stata adempiuta e per quantificarla correttamente necessitava che venisse ascoltato il teste" non è sufficiente se la ricorrente non illustra quali elementi essenziali per la causa avrebbe portato il teste in questione. In definitiva, nel ricorso manca completamente una critica chiara, puntuale e concreta (art. 106 cpv. 2 LTF) rispetto ad esempio ad una eventuale violazione del diritto di essere sentita o ad un apprezzamento anticipato delle prove inammissibile da parte della precedente istanza, con la conseguenza che la censura non può essere esaminata.  
 
4.  
Ulteriore motivo di contestazione è la decisione dei Giudici cantonali in merito alla custodia delle figlie.  
 
4.1. La sentenza impugnata, dopo aver rammentato i criteri applicabili in materia di custodia (alternata), ha confermato che l'assetto in vigore, che corrispondeva a ciò che era stato previsto nell'accordo omologato dal Pretore con sentenza 19 dicembre 2018 a tutela dell'unione coniugale (ovvero una custodia alternata nella quale le figlie, domiciliate presso la madre, stanno con lei una settimana dal martedì sera alla domenica sera, e la settimana successiva dal mercoledì sera al venerdì sera), andava mantenuto per diverse ragioni. Innanzitutto, molti aspetti sui quali i genitori si combattono (diritto di determinare il luogo di dimora, regime alimentare, decisioni in materia medicale) sarebbero riconducibili all'esercizio in comune dell'autorità parentale, che in sede di appello non era controversa. Secondariamente, per quanto diversi elementi (in particolare: atteggiamento assai rigido del padre verso le figlie; conflittualità genitoriale crescente ed ormai estesa anche alle sfere educative e mediche delle figlie nonché alle scelte degli hobby; "estremo conflitto di lealtà" presente in entrambe le minori e che provoca una particolare sofferenza soprattutto alla figlia maggiore cui, vista la difficoltà nel gestire le emozioni, è stato diagnosticato un "disturbo emozionale dell'infanzia non specificato (F93.9) "; trascuranza del marito dei suoi obblighi di mantenimento verso la moglie, che ha delle ripercussioni sulla vita delle figlie; comunicazione minima tra i genitori e attuata per lo più tramite le figlie) avrebbero dovuto portare a chiedersi "seriamente" se la custodia alternata fosse effettivamente la soluzione migliore per il bene delle figlie o se non fosse piuttosto necessario ipotizzare un diverso modello, da una tale analisi sarebbe ancora stato possibile prescindere per le seguenti ragioni. In sintesi, la madre non avrebbe segnalato mancanze nella cura quotidiana delle figlie, i genitori nutrirebbero entrambi un grande affetto nei confronti delle figlie, l'elevata conflittualità non parrebbe ripercuotersi sul rendimento scolastico delle stesse e, in definitiva, "con tutte le riserve del caso", il conflitto in atto non sembrerebbe "impedire loro di prendersi cura delle figlie nella quotidianità e di esercitare i diritti e gli obblighi legati alla cura e all'educazione corrente". Infine, ai genitori sarebbe stata prospettata una presa a carico volta ad attivare un processo di accettazione del passato. In queste circostanze, anche alla luce dell'opinione delle figlie che, secondo il rapporto del Servizio medico psicologico del 22 febbraio 2021, dopo innegabili difficoltà iniziali ad abituarsi a due case, avrebbero ormai familiarizzato con l'attuale assetto e non riuscirebbero ad immaginarsene uno diverso, volendo bene ad entrambi i genitori e desiderando la loro vicinanza, la Corte cantonale non ha scorto ragioni per scostarsi da un assetto in vigore da anni. Stanti anche le misure a protezione delle minori decise dal Pretore, ha così privilegiato il "principio di stabilità" considerando che l'attribuzione della custodia esclusiva alla madre non sarebbe comunque parsa idonea a portare sostanziali miglioramenti alla situazione delle figlie.  
 
4.2. La ricorrente afferma che tale conclusione sarebbe il frutto di un "accertamento inesatto e incompleto dei fatti e degli atti di causa" e violerebbe palesemente gli art. 3 e 12 della Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107), che sanciscono rispettivamente il diritto delle minori a che il loro interesse superiore costituisca una considerazione permanente in tutte le decisioni e il loro diritto di essere sentite. Ribadisce l'elevata conflittualità che avrebbe caratterizzato le procedure tra i coniugi e che osterebbe quindi ad una custodia alternata ed afferma di aver più volte richiesto di sottoporre il marito ad una perizia psichiatrica volta a contestarne la capacità genitoriale, senza tuttavia essere ascoltata dal Tribunale d'appello. Rimprovera alla precedente istanza di essersi basata su rapporti contraddittori e datati, "senza considerare tutti quelli prodotti dopo l'autunno 2020, già in sede di procedura di divorzio, né tutti quelli prodotti durante la procedura d'appello", che avrebbero dimostrato come il padre, che peraltro sarebbe l'unico componente della famiglia a non aver seguito l'invito ad iniziare un percorso terapeutico di sostegno, "non fosse idoneo all'affidamento" e soprattutto come la custodia alternata avesse compromesso il benessere delle due minori, nonostante lei in realtà chiedesse l'affidamento esclusivo sin dall'inizio, prima con le misure a tutela dell'unione coniugale (salvo poi cedere "nella speranza che il padre si calmasse, pagasse i contributi e le spese straordinarie"), e poi con l'avvio della procedura di divorzio insieme alla richiesta di perizia psichiatrica.  
 
4.3. Nell'ambito dell'attribuzione della custodia sui figli, il giudice dei fatti, che conosce meglio le parti e il contesto nel quale cresce il bambino, dispone di un ampio potere d'apprezzamento in virtù dell'art. 4 CC (DTF 142 III 617 consid. 3.2.5). Il Tribunale federale interviene quindi unicamente se il giudice, senza motivo, ha scartato dei criteri essenziali per la decisione o se, al contrario, si è fondato su elementi privi di importanza in relazione al bene del bambino o contrari al diritto federale (DTF 147 III 209 consid. 5.3 con rinvii; 142 III 617 consid. 3.2.5). Ritenuto poi che le considerazioni appena riassunte (v. supra consid. 4.1) rientrano nell'ambito dell'apprezzamento delle prove, la ricorrente era in pratica chiamata a dimostrare che, argomentando come riferito, il Tribunale d'appello è incorso in un ragionamento arbitrario.  
Nella sua impugnativa, tuttavia, ella non si confronta in maniera puntuale con la sentenza impugnata, ma si limita a contrapporvi, in maniera peraltro poco strutturata, la propria e personale lettura dei fatti e interpretazione dei vari referti. Non dimostra invece in che modo la precedente istanza avrebbe travisato il senso e la portata dei rapporti della curatrice, né comprova in che misura la "situazione attuale" o "l'agire irresponsabile del padre rispetto ai doveri assistenziali di mantenimento, sia alla modalità di gestire la relazione con le figlie", che a suo dire l'autorità inferiore non avrebbe minimamente considerato, avrebbero potuto determinare un diverso assetto della custodia, imposto dall'esigenza di tutelare il bene delle figlie. Ciò non è sufficiente per riconoscere un arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove (v. supra consid. 1.5), anche perché la precedente autorità ha ben illustrato di aver soppesato attentamente anche gli aspetti più problematici della relazione del padre con le figlie e con la ricorrente, ma di aver ciò nonostante, "tutto ponderato", voluto dare priorità al principio di stabilità, accompagnato dalle misure a protezione in favore delle minori. In queste circostanze, la Corte cantonale non ha oltrepassato l'ampio margine di apprezzamento di cui disponeva. Il ricorso, su questo punto, va pertanto respinto. 
Nemmeno può essere accolta la censura relativa all'asserita violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo. Al di là del fatto che la relativa motivazione manifestamente non adempie alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e che la ricorrente non spiega in che modo gli art. 3 e 12 di tale convenzione offrirebbero una garanzia più ampia rispetto a quella assicurata dal CC e dal CPC, la ricorrente, quando sostiene che i Giudici cantonali avrebbero ignorato il rapporto aggiornato della curatrice da lei trasmesso al Tribunale d'appello il 22 febbraio 2022 che attesterebbe la volontà espressa dalle ragazze di tornare in Italia qualora la situazione finanziaria non fosse stata regolarizzata per la mamma che viveva in una situazione di indigenza, non si ravvede che in realtà la sentenza impugnata dà esplicitamente atto della relazione 17 febbraio 2022 della curatrice: essa riconosce, nella ponderazione di tutti gli elementi, che la problematica ivi constatata della trascuranza del marito e dei suoi obblighi di mantenimento verso la moglie sia un contegno inqualificabile ed abbia ripercussioni anche sul bene delle figlie, ma che tale comportamento era già in atto in precedenza (risultava anche dal rapporto 22 febbraio 2021 del Servizio medico psicologico), era già stato preso in considerazione ma non è stato ritenuto dirimente. Non risulta nemmeno che i rapporti della psicoterapeuta che segue la figlia C.________ e che attestano il suo importante conflitto di lealtà siano stati ignorati: la sentenza impugnata menziona il fatto che entrambe le ragazze vivono un "estremo conflitto di lealtà" e che C.________ ha una "sofferenza maggiore" rispetto al conflitto genitoriale, ma che entrambe mostrano "un forte attaccamento per i due genitori al punto che vogliono bene ad entrambi e non possono immaginarsi di vivere senza uno di loro vicino" tant'è che anche nel rapporto del 2022 menzionato dalla stessa ricorrente, le ragazze hanno sì affermato di voler andare a vivere in Italia, ma anche di volere "che tutti e due i genitori vengano a vivere vicini ". 
Infine, quando rimprovera alla Corte cantonale di aver totalmente ignorato che a seguito della procedura avviata dinanzi all'Autorità regionale di protezione, "di fatto, dall'aprile 2022, la custodia alternata non ci fosse più", la ricorrente non si ravvede che quest'ultimo aspetto è appunto oggetto della procedura cui lei fa riferimento, di cui i Giudici d'appello hanno acquisito agli atti i relativi documenti più significativi e che con la sentenza qui impugnata (dispositivo n. 3) è stata trasmessa al Pretore aggiunto poiché, al fine di delineare i contorni dell'eventuale trasferimento in Italia e di verificare il bene delle minori e la loro presa a carico effettivamente possibile da parte dei genitori a seguito di tale cambiamento, mancavano accertamenti essenziali per i quali non bastava "assumere l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria" ma era necessario esperire una nuova istruttoria completa e questa compete al giudice naturale al fine anche di non privare le parti del doppio grado di giurisdizione. Ci si potrebbe chiedere se, al fine di garantire un esame unitario delle conseguenze di un eventuale trasferimento delle figlie in Toscana su tutti gli altri aspetti ad esso connessi (custodia, relazioni personali, contributi di mantenimento, v. art. 301a cpv. 5 CC), i Giudici cantonali non avrebbero potuto esaminare anche quella nuova questione, tuttavia legata all'autorità parentale. La questione non deve essere risolta. La ricorrente, patrocinata da una legale, sul punto ha infatti addotto motivazioni ambigue. Non ha preteso che fosse il Tribunale d'appello a dover decidere sulla sua richiesta volta a fissare il domicilio delle figlie in Toscana, riconoscendo anzi espressamente che la domiciliazione all'estero "non era argomento di appello" e "non era nemmeno contestat[a] in appello" e rilevando di aver interposto reclamo contro la decisione con la quale l'Autorità regionale di protezione aveva trasmesso la procedura per competenza al Pretore aggiunto, ciò che lascerebbe piuttosto trasparire un suo interesse a che la questione sia effettivamente trattata dall'autorità di protezione, quindi da un'autorità di prima istanza. 
In definitiva, la censura, al limite delle esposte esigenze di motivazione (v. supra consid. 1.3 e 1.5), nella ridotta misura in cui è ammissibile, si rivela infondata poiché la ricorrente non confuta l'argomento centrale vagliato dalla precedente istanza, ovvero quello relativo alla stabilità ed alla continuità delle relazioni con i genitori, per il bene delle minori. 
 
5.  
Ulteriore punto di contestazione è costituito dai contributi alimentari in favore della moglie (v. infra consid. 5.1) e delle figlie (v. infra consid. 5.2).  
 
5.1.  
 
5.1.1. La sentenza impugnata ha innanzitutto constatato che, relativamente al contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha correttamente ravvisato un matrimonio che, seppur di durata " intermedia ", aveva influito concretamente sulla situazione della moglie conferendole così il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica.  
In merito alla situazione economica della moglie, il Tribunale d'appello ha confermato gli elementi accertati ed i calcoli operati dal Pretore, che ha ritenuto esigibile dall'interessata un reddito di fr. 3'275.-- per un'attività lavorativa al 90 % fino a luglio 2025 e successivamente un reddito di fr. 3'600.-- per un'attività lavorativa a tempo pieno. Ha in sintesi considerato l'appello insufficientemente motivato evidenziando, per quanto ancora di rilievo in questa sede, che la moglie, limitandosi a rinviare a documenti da lei prodotti in causa, non aveva debitamente comprovato le proprie difficoltà nel trovare un lavoro che assicurasse il reddito ipotetico stimato dal Pretore e che non era compito dei Giudici cantonali, nell'ambito di una procedura che non è retta dal principio inquisitorio, promuovere ricerche nel ponderoso carteggio per individuare elementi favorevoli alla sua tesi. Ad ogni modo, la precaria situazione di salute della moglie e la sua richiesta di invalidità erano state prese debitamente in considerazione poiché il Pretore aveva ritenuto che un'eventuale rendita AI sarebbe andata a sostituire il reddito ipotetico dell'interessata; al riguardo, i Giudici cantonali, pur dovendo convenire con l'appellante che per il calcolo della rendita AI sono determinanti gli anni di assicurazione e il suo reddito medio, hanno rilevato che la moglie si era limitata a produrre il progetto di decisione AI che attestava il diritto ad una rendita pari al 67 % a partire dal 1° gennaio 2022, ma non aveva, sebbene debitamente patrocinata, cifrato le sue contestazioni pecuniarie nemmeno per ordine di grandezza, per cui la corrispondente censura sfuggiva ad ogni ulteriore esame. 
Rispetto invece alla situazione economica del marito, la sentenza impugnata ha ritenuto che la moglie, con le sue obiezioni del tutto generiche rispetto all'asserita incompletezza dell'incarto, non suffragate dall'offerta di ulteriori mezzi di prova e pertanto irricevibili, non era stata in grado di inficiare gli accertamenti e i calcoli che avevano portato il Pretore a considerare un reddito mensile di complessivi fr. 6'000.--. 
 
5.1.2. La ricorrente contesta "in toto" le motivazioni addotte dai Giudici cantonali su entrambi i punti; lamenta che le doglianze da lei esposte rispetto all'operato del Pretore (mancanza di elementi istruttori necessari per definire il calcolo del riparto, tra cui "le visure dell'agenzia delle entrate italiana" prodotte unitamente agli atti della procedura in corso in Italia nei confronti del marito) sarebbero state ignorate in sede di appello e che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riportare quanto scritto dal Pretore senza valutare né le sue opposizioni, né l'incarto in quanto tale. Rimprovera ai Giudici cantonali di essersi contraddetti sui principi procedurali applicabili in concreto e ritiene "sconcertante" che venga "messo nero su bianco (...) che l'autorità inferiore non ha letto tutto il ponderoso carteggio". Invoca la violazione dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e dell'art. 52 CPC.  
 
5.1.3. Ancora una volta, con tali generiche argomentazioni, la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata e manca completamente il punto: i Giudici cantonali le hanno rimproverato di non aver sufficientemente sostanziato e comprovato le proprie pretese e in effetti, che la causa soggiaccia al principio dispositivo, al principio inquisitorio "attenuato" o a quello "illimitato", l'appellante ha comunque il dovere di motivare il suo appello (art. 311 cpv. 1 CPC), ovvero di dimostrare che la motivazione attaccata è errata. A tal fine, non basta rinviare agli argomenti sollevati nella sede precedente o criticare in maniera del tutto generica la decisione impugnata. Occorre una motivazione sufficientemente esplicita da risultare agevolmente comprensibile per l'istanza d'appello, un'indicazione precisa dei passaggi della decisione che l'appellante contesta e dei documenti dell'incarto sui quali si fonda la sua critica (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). Nella motivazione dell'appello, in altri termini, occorre spiegare perché viene chiesta una modifica della decisione di prima istanza e sulla base di quali elementi di fatto e fondamenti giuridici si giustificano le richieste d'appello presentate (sentenza 5A_463/2022 del 22 maggio 2023 consid. 5.2; 5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.1; Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed. 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Ora, in questa sede la ricorrente afferma di aver prodotto in appello "numerosa nuova documentazione attestante le reali capacità economiche del marito" ed insinua che l'istanza cantonale non avrebbe letto l'incarto, ma non si premura di indicare con precisione dove e in che modo avrebbe fatto valere le predette questioni, quali precisi documenti sarebbero stati ignorati dalla Corte cantonale, né in quale modo essi avrebbero influito su un diverso calcolo del contributo. Non spetta al Tribunale federale rileggere integralmente l'incarto cantonale per cercare le allegazioni che secondo la ricorrente dovrebbero portare alla conclusione ricorsuale. Già da questo profilo, la sua critica disattende palesemente i requisiti motivazionali posti ad una censura di violazione di diritti costituzionali (in concreto dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.) e si appalesa pertanto inammissibile. D'altra parte, nemmeno la generica affermazione secondo cui ci sarebbe stato "un notevole scambio di allegati con la pretura proprio per contestare la chiusura dell'istruttoria" è sufficiente per spiegare le ragioni per cui la decisione cantonale sarebbe lesiva del "principio della buona fede (art. 52 CPC) ".  
Con il suo vago riferimento all'art. 316 cpv. 3 CPC, poi, la ricorrente ignora che la disposizione permette all'autorità giudiziaria superiore di amministrare liberamente delle prove ma non conferisce alla parte appellante un diritto alla riapertura della procedura probatoria e all'amministrazione delle prove. Il diritto alla prova o alla contro-prova deriva dall'art. 8 CC o in determinati casi dall'art. 29 cpv. 2 Cost., disposizioni che non escludono l'apprezzamento anticipato delle prove. Ne consegue che l'istanza di appello può respingere la richiesta di amministrare una determinata prova se l'appellante non ha motivato sufficientemente la sua critica rispetto alla constatazione di un fatto ritenuto dalla prima istanza; può altresì rifiutare una prova in base ad un apprezzamento anticipato, il quale può essere contestato davanti al Tribunale federale solo invocando una violazione del divieto dell'arbitrio (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 con rinvii). In concreto, la ricorrente non ha invocato una simile censura, né ha spiegato con una motivazione sufficiente (art. 106 cpv. 2 LTF) le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe stata resa "in palese violazione dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Costituzione federale e del principio della buona fede (art. 52 CPC) ". 
In definitiva, il ricorso risulta inammissibile anche sul calcolo del contributo in favore della ricorrente. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Rispetto al contributo di mantenimento stabilito dal Pretore in favore delle figlie, tre aspetti erano ancora contestati in sede di appello: la questione del beneficiario degli assegni familiari (il padre o i due genitori in ragione di metà ciascuno), la questione dell'asserito mancato pagamento dei premi di cassa malati delle figlie da parte del padre ed infine la chiave di riparto per l'assunzione di eventuali contributi straordinari ai sensi dell'art. 286 cpv. 3 CC. La sentenza impugnata ha considerato le censure della madre inconsistenti su tutti e tre gli aspetti.  
 
5.2.2. Dinnanzi al Tribunale federale la ricorrente si limita ad alcune considerazioni del tutto generiche, prive del necessario contesto e dalle quali non è nemmeno possibile inferire quale sia esattamente la contestazione, siccome non viene menzionata nemmeno una norma giuridica. Su questo punto, il ricorso si rivela quindi d'acchito inammissibile.  
 
6.  
Contestati infine sono gli oneri processuali e le ripetibili (v. infra consid. 6.1), nonché il gratuito patrocinio in prima sede (v. infra consid. 6.2).  
 
6.1.  
 
6.1.1. Sulle spese giudiziarie della prima istanza, la sentenza impugnata ha confermato la ripartizione operata dal Pretore (spese processuali in ragione di metà ciascuno, ripetibili compensate) rilevando che la moglie non aveva spiegato perché, stante la sua soccombenza preponderante (sulla custodia esclusiva delle figlie, sul contributo alimentare per sé, sull'importo chiesto in liquidazione dei rapporti patrimoniali e sulla seconda richiesta di provvigione ad litem), il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento.  
 
6.1.2. Nella sua impugnativa, la ricorrente si limita ad asserire che nell'appello " alla pagina 12 e 13 specifica e spiega perché secondo lei le spese e le ripetibili devono essere ripartite in maniera differente rispetto al principio della soccombenza ". Ciò tuttavia non significa che ella si sarebbe prevalsa, in sede cantonale, di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento conferito al Pretore in materia di spese e ripetibili. La ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata e la censura non è quindi conforme ai requisiti posti dall'art. 42 cpv. 2 LTF.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata dalla moglie, la sentenza impugnata ha innanzitutto constatato che il Pretore si è in effetti pronunciato (negativamente) sulla relativa istanza solo con la decisione finale, nonostante l'interessata avesse chiesto di statuire immediatamente e la procedura si prospettasse lunga e laboriosa, ma ha rilevato che la ricorrente, " salvo il 19 febbraio 2021, non const[erebbe] avere ulteriormente sollecitato il Pretore né [avrebbe], per finire, lamentato un diniego di giustizia " e che comunque l'assistenza giudiziaria non avrebbe potuto esserle accordata a mero titolo di riparazione per il ritardo del Pretore. Esaminando poi le due motivazioni alternative con le quali il Pretore le aveva negato tale beneficio oltre che una ulteriore richiesta di provvigione ad litem, la precedente istanza ha ritenuto che la seconda motivazione resisteva alla critica: l'art. 5 del regolamento ticinese del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL/TI 178.310) prevede che nelle cause di divorzio è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.-- salvo diversa decisione del giudice e l'art. 8 cpv. 1 dello stesso regolamento astringe l'avvocato ad informare immediatamente l'autorità competente quando le sue prestazioni raggiungono tale importo; secondo la Corte cantonale, il Pretore avrebbe giustamente ammesso che non bastava limitarsi a far seguire le note d'onorario facendo presente che il dispendio di ore stava superando il limite previsto ed elencando le singole prestazioni svolte, ma che occorreva altresì, come vuole la prassi, che il patrocinatore d'ufficio dimostrasse e spiegasse che la diligente conduzione del suo incarico superava i limiti standard. Ma soprattutto, soggiungono i Giudici cantonali, le due note professionali allegate all'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio riportavano un onorario di fr. 5'450.-- " calcolato apparentemente " sulla base di una tariffa oraria di fr. 300.-- e non di fr. 180.-- come previsto dal regolamento enunciato, per cui la sua richiesta andava respinta.  
 
6.2.2. Ora, la ricorrente adduce che " ancora una volta " il giudice inferiore non avrebbe " valutato correttamente i fatti, ledendo l'art. 29 Cost. in quanto ha preso decisioni arbitrarie " poiché sarebbe completamente errato affermare che la ricorrente non aveva indicato il superamento della soglia di fr. 4'200.-- e poiché d'altro canto ella avrebbe già contestato con l'appello il carattere eccessivamente restrittivo di tale regolamento. Anche questa critica risulta manifestamente insufficiente (art. 106 cpv. 2 LTF), già solo per il fatto che la ricorrente non si confronta assolutamente con una delle linee argomentative adottata dai Giudici cantonali, ovvero quella della tariffa oraria eccessiva applicata dalla patrocinatrice d'ufficio (ciò che peraltro presupponeva una censura di violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale), ciò che segna il destino dell'argomentazione.  
 
7.  
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto nella assai debole misura della sua ammissibilità. Pure la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede federale deve essere respinta, atteso che il ricorso non aveva fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni 18 gennaio 2023 dell'opponente) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini