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Regesto

Impugnazione di una transazione giudiziaria.
La revisione è il rimedio di diritto esperibile contro una transazione giudiziaria secondo l'art. 241 CPC (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; consid. 1.3), mentre la decisione di stralcio secondo l'art. 241 cpv. 3 CPC è unicamente impugnabile con un ricorso per quanto attiene alle spese (consid. 1.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 241 CPC, art. 241 cpv. 3 CPC

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