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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_410/2018  
 
 
Sentenza del 29 agosto 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
stralcio dai ruoli, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2018 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.6). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 4 giugno 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli, per mancato pagamento dell'anticipo spese di fr. 200.--, il reclamo 5 febbraio 2018 presentato da A.________ e B.________ contro lo scritto con cui il Presidente della Pretura del distretto di Lugano ha comunicato ai predetti coniugi che non avrebbe dato seguito a quanto domandato con " la richiesta di procedura di accertamento di violazioni di servizio e legge LOG ". 
 
2.   
A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con un unico atto in cui impugnano, oltre alla predetta decisione, altre due sentenze, che sono oggetto delle cause 4A_406/2018 e 4A_408/2018. 
Con lettera 25 luglio 2018 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale di rinunciare alla riscossione di un anticipo spese. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
3.   
Occorre innanzi tutto osservare che, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, non sussiste alcun motivo che giustificherebbe un'astensione della Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale e del sottoscritto Cancelliere dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale, non potendo segnatamente essere dedotta alcuna prevenzione dalla loro partecipazione a sentenze terminate con un esito sfavorevole ai coniugi ricorrenti (art. 34 cpv. 2 LTF; decreto 5A_374/2012 del 16 agosto 2012 consid. 2.1). 
 
4.   
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto. 
In concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, atteso che non contiene alcuna - comprensibile - censura attinente ai considerandi della decisione impugnata. Il ricorso si esaurisce in sostanza in una serie di rimproveri, segnatamente mossi al Presidente della III Camera civile del Tribunale di appello ticinese, del tutto inidonei per allegare una violazione del diritto. 
 
5.   
Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela interamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda 25 luglio 2018 di esenzione dal versamento di un anticipo spese, interpretata quale domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti - che non hanno peraltro in alcun modo dimostrato una loro eventuale indigenza -, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
4.   
Comunicazione ai ricorrenti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 agosto 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti