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Regesto

Prestazione valutabile in denaro assoggettata all'imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP; art. 20 cpv. 1 OIP); scopo della cosiddetta prassi dei 50%.
1. Nozione di prestazione valutabile in denaro. Incombe al contribuente che contesta il suo assoggettamento all'imposta preventiva di provare che la prestazione eseguita è una spesa giustificata dall'uso commerciale (consid. 2).
2. L'importo versato dalla ricorrente a una società all'estero che non ha realmente fornito una controprestazione (l'esecuzione di un cosiddetto contratto di subappalto non essendo stata accertata in concreto) è assoggettato all'imposta preventiva. La prova diretta che il beneficiario della prestazione è un azionista o un terzo vicino alla società contribuente non è necessaria; è sufficiente che non sia possibile spiegare in alcun altro modo lo svolgimento dell'insolita operazione (consid. 3).
3. Casi di applicazione della cosiddetta prassi dei 50%, secondo cui una società di domicilio è autorizzata a trasferire 50% dell'utile lordo al suo azionista domiciliato all'estero senza fornire la prova che questo versamento rappresenti una spesa giustificata dall'uso commerciale (consid. 4).

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Articolo: art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, art. 20 cpv. 1 OIP