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Regesto
Riassunto della giurisprudenza sulle esigenze che un'emissione deve rispettare in virtù della legislazione sui programmi e sul potere d'esame dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (consid. 2).
Nel caso di un servizio riconoscibile per il pubblico come non serio, la regola di correttezza nella presentazione enunciata all'art. 4 cpv. 1 LRTV vale in forma attenuata; la sorveglianza sui programmi radiotelevisivi ha per scopo di proteggere la formazione delle opinioni del pubblico da manipolazioni di un certo peso e non in primo luogo di tutelare gli attori economici contro un servizio che presenta in maniera umoristica un loro prodotto (consid. 3).
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