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Regesto

Provvedimenti d'urgenza giusta la LCSl.
1. Se il giudice cantonale, fondandosi sul diritto di procedura civile cantonale rinuncia, in materia di provvedimenti d'urgenza giusta la LCSl, a fissare un termine per proporre l'azione (art. 12 LCSl), la sua decisione può essere impugnata con un ricorso per nullità (art. 68 cpv. 1 OG). Un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza può essere considerato ammissibile quale ricorso per nullità (consid. 2).
2. Nell'ambito di provvedimenti d'urgenza ai sensi della LCSl deve essere fissato un termine per proporre l'azione giusta l'art. 12 cpv. 1 LCSl (consid. 3 e consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 12 LCSl, art. 68 cpv. 1 OG, art. 12 cpv. 1 LCSl

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