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Regesto

Diritto penale concernente gli adolescenti.
L'art. 94 n. 2 cpv. 1 CP consente di ricollocare in uno stabilimento l'adolescente liberato condizionalmente che commetta durante il periodo di prova atti puniti dalla legge.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 94 n. 2 cpv. 1 CP

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