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Regesto

Libertà d'informazione; esclusione del pubblico da una seduta del Gran Consiglio.
1. La libertà d'espressione comprende anche la libertà d'informazione, quale diritto d'informarsi presso le fonti accessibili in modo generale. Essendo le deliberazioni del Parlamento cantonale in linea di principio pubbliche, in virtù del § 32 della costituzione di Basilea Campagna, esse sono incluse, quali fonti d'informazione accessibili in modo generale, nell'ambito tutelato dalla libertà d'informazione (consid. 2).
2. Manca nel cantone di Basilea Campagna una base legale sufficiente per limitare la libertà d'informazione mediante l'esclusione del pubblico dalle tribune della sala del Gran Consiglio (consid. 3).