Regesto
Convenzione tra la Svizzera e il Belgio circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 29 aprile 1959.
La norma, contenuta in numerose convenzioni in materia di esecuzione di decisioni giudiziarie, per cui le decisioni contumaciali sono riconosciute soltanto se l'atto, o la citazione, che ha introdotto la causa, sia stato notificato secondo una forma particolare, non si riferisce ad atti o citazioni ulteriori.