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Regesto

Art. 23 degli Statuti della Cassa federale d'assicurazione; differenza tra i sessi circa il collocamento a riposo dei funzionari.
1. Il Tribunale federale può controllare la legittimità di un'ordinanza del Consiglio federale approvata dall'Assemblea federale con un decreto federale semplice (consid. 2).
2. La Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione non contiene alcuna disposizione direttamente applicabile ("self-executing") secondo cui l'età del collocamento a riposo dev'essere identica per gli uomini e per le donne (consid. 3).
3. Una differenza tra i sessi per quanto concerne l'età del collocamento a riposo è compatibile con l'art. 4 Cost? Questione lasciata indecisa (consid. 4).
4. La distinzione tra i sessi prevista dall'art. 23 degli Statuti della Cassa federale d'assicurazione circa l'età del collocamento a riposo è strettamente connessa con le disposizioni della LAVS relative al diritto d'ottenere la rendita di vecchiaia; conseguenze di tale connessione per quanto riguarda l'esame della costituzionalità (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost