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Regesto

Art. 18 CC, art. 7b e 34 LR, art. 10 cpv. 2 e 3 della Legge federale del 22 giugno 1881 su la capacità civile.
- La capacità civile degli stranieri in Svizzera è retta dalla loro legge nazionale. Detto principio è soggetto a limitazione nel senso che uno straniero il quale non possiede l'esercizio dei diritti civili e che contrae negozi giuridici in Svizzera (con riserva dell'art. 7b cpv. 2 LR) non può eccepire la sua incapacità se egli, secondo la legge svizzera, era capace nel momento in cui si è obbligato. Se egli contesta la sua capacità la questione deve essere decisa anzitutto secondo il diritto svizzero ed è solo se detto diritto lo riconosce incapace che il tema deve essere esaminato secondo il suo diritto nazionale. Questi principi si applicano anche ai rapporti stabiliti tra una cassa malati e uno straniero residente in Svizzera (consid. 3).
- Esame della capacità di discernimento sulla scorta dell'atto in discussione, della sua natura e importanza in considerazione del momento del suo adempimento (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 18 CC