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Regesto

Responsabilità del lavoratore (art. 321e CO).
Perenzione del credito del datore di lavoro per risarcimento di danni ove l'interessato ometta di far valere nei confronti del lavoratore, prima della fine del rapporto di lavoro, pretese di cui conosca l'entità o il fondamento (consid. 2).
Determinazione del risarcimento dei danni dovuto dal lavoratore a favore del datore di lavoro in virtù dell'art. 321e CO, tenuto conto, in particolare, del rischio professionale, della gravità della colpa e dell'ammontare del salario (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 321e CO