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Regesto

Art. 153 e 154 CP, contraffazione di merci e commercio di merci contraffatte.
Chi aggiunge glicerina al vino per aumentarne la pastosità, allo scopo di venderlo a condizioni migliori, si rende colpevole di contraffazione di merci e di commercio di merci contraffatte.

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referenza

Articolo: Art. 153 e 154 CP