Regesto
Art. 15 cpv. 1, art. 81 cpv. 2 lett. a, art. 85 cpv. 1 lett. d ed e LADI, art. 14 cpv. 1 OADI: Idoneità al collocamento.
- Quando la cassa, sussistendo dubbi sul modo di calcolare l'indennità, sottopone il caso all'autorità cantonale competente, spetta a quest'ultima di verificare d'ufficio se sono dati i presupposti per l'indennizzo e in particolare se è da riconoscere l'idoneità al collocamento (consid. 2).
- Definizione di idoneità al collocamento; caso dell'assicurato che a tempo parziale esercita un'attività lucrativa indipendente (consid. 3).