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Regesto

Abitazione familiare (art. 145 e 169 CC).
1. Una censura relativa all'art. 169 CC può essere sollevata nella procedura di ricorso dopo il 1o gennaio 1988 anche se i tribunali cantonali che hanno deciso prima di tale data non hanno applicato detta disposizione (consid. 4).
2. Un coniuge può invocare l'art. 169 CC anche durante la procedura di divorzio. La protezione accordata da tale disposizione non si giustifica tuttavia più ove il coniuge abbia lasciato o debba lasciare definitivamente l'abitazione familiare e ove non si possa più contare che i coniugi riprendano la vita comune nell'abitazione familiare precedente (consid. 5).
3. Nella fattispecie non è censurabile che, mediante misura provvisionale ai sensi dell'art. 145 CC, il giudice decida sul valido motivo evocato dall'art. 169 cpv. 2 CC (consid. 6).

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Articolo: art. 145 e 169 CC, art. 145 CC, art. 169 cpv. 2 CC