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Regesto

Designazione del centro di raccolta del latte (art. 5 cpv. 1 del decreto sullo statuto del latte; RS 916.350).
1. Legittimazione ricorsuale (consid. 1b).
2. Nozione di "nuovi fornitori" ("Neuaufnahme der Milchlieferung") (conferma della giurisprudenza; consid. 2b).
3. Il criterio previsto dalla legge del centro di raccolta "più vicino" ("nächstgelegene Sammelstelle") non vieta, in linea di principio, di prendere in considerazione anche altri fattori in occasione dell'attribuzione di un'azienda a un centro di raccolta (conferma della giurisprudenza; consid. 3b).
4. Libertà di apprezzamento delle autorità per quanto concerne le questioni riguardanti lo stato e il carattere appropriato della strada che porta dalla fattoria al centro di raccolta (consid. 4b).
5. Giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle nuove attribuzioni (consid. 5a, 5b). Relazione tra la norma di attribuzione dell'art. 5 del decreto e il criterio dell'utilizzazione prioritaria del latte (precisazione della giurisprudenza; consid. 5c). Controllo da parte del Tribunale federale di una nuova attribuzione a un centro di raccolta nel quadro di una procedura di ricorso di diritto amministrativo (consid. 5d).
6. Nella fattispecie non sono dati bisogni particolari vincolati all'esercizio dell'azienda suscettibili di giustificare una deroga alla norma di attribuzione dell'art. 5 del decreto (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 5 del, art. 5 cpv. 1 del